Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20180/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per omessa dichiarazione dell'ICI relativa agli anni 2010 e 2011, concernente aree edificabili site nel Comune di San Giorgio Piacentino e di proprietà della società contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi originari; la Commissione tributaria regionale aveva poi parzialmente accolto l'appello della società, riducendo l'ICI dovuta al 25%. L'ente affidatario del servizio tributario e il Comune hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. In corso di causa, dopo una conciliazione stragiudiziale, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio o altra formula equivalente. La Corte ha rilevato che la conciliazione non consentiva di dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 48, comma 2, d.lgs. 546/1992, sia perché la contribuente era rimasta intimata e non aveva partecipato a un'istanza congiunta, sia perché la definizione congiunta in Cassazione è stata introdotta solo dal comma 4-bis dell'art. 48, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 gennaio 2024. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno ogni residua utilità della prosecuzione della lite per l'ente impositore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della conciliazione stragiudiziale intervenuta in corso di causa ma escludendo che essa integrasse una cessazione della materia del contendere rilevante nel giudizio di cassazione, perché mancava l'istanza congiunta della controparte e la nuova disciplina del d.lgs. 220/2023 non era applicabile al processo in esame. Non è stata regolata la spese, poiché la controparte è rimasta intimata. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nelle ipotesi di sopravvenuta inammissibilità per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 48, d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546

    La conciliazione stragiudiziale in corso di causa non consente la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione se manca l'istanza congiunta della controparte; la nuova disciplina del comma 4-bis vale solo per i giudizi instaurati dopo il 4 gennaio 2024.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    La disciplina che consente la definizione congiunta in Cassazione si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo il 4 gennaio 2024.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Il raddoppio del contributo unificato opera solo nel caso di integrale conferma della decisione impugnata o di ordinaria inammissibilità del ricorso, non anche nella sopravvenuta inammissibilità per cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto nel d.P.R. 115/2002 il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione tributario, la conciliazione stragiudiziale intervenuta in corso di causa non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere se non ricorrono le condizioni processuali previste dalla disciplina vigente e, in particolare, se manca un'istanza congiunta delle parti.
  • La disciplina sopravvenuta che consente la definizione congiunta in Cassazione non è applicabile ai giudizi instaurati prima della data di efficacia fissata dal legislatore.
  • Quando, per effetto di una conciliazione o di altra causa sopravvenuta, viene meno ogni interesse concreto alla prosecuzione del ricorso, la Corte dichiara l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nelle ipotesi di sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, poiché in tal caso le decisioni dei gradi di merito restano prive di utilità pratica e non si procede alla valutazione della fondatezza virtuale del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.