Cassazione Penale, Sentenza n. 28925/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza relativo al procedimento n. 818/2022 r.g.n.r. per la detenzione illegale di un fucile a canne sovrapposte cal. 12 (Beretta). Il contrasto verteva sull'interpretazione dell'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p. e dell'art. 33-bis c.p.p.: un ramo dell'autorità riteneva che la norma attribuisca la cognizione al Tribunale collegiale (ritenendo ricompresa la detenzione dell'arma contestata), mentre l'altro ramo sosteneva che la norma riguardi solo la detenzione di "più armi comuni da sparo" o armi di maggiore gravità e, quindi, che la competenza spettasse al Tribunale monocratico.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Bari in composizione monocratica. Ha ritenuto che l'articolato sistema normativo (art. 33-bis lett. a) e art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.) riserva la competenza collegiale per armi da guerra, armi clandestine, esplosivi e per la detenzione di "più armi comuni da sparo"; la contestazione in esame riguarda la detenzione di un'unica arma comune da sparo (fucile a canne sovrapposte), che per la legge n. 110/1975 (art. 2) rientra nella categoria delle armi comuni da sparo, per cui la competenza è del giudice monocratico. Di conseguenza gli atti sono stati trasmessi al Tribunale in composizione monocratica.
Norme richiamate
art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.
Attribuisce al Tribunale in composizione collegiale la cognizione dei reati relativi a determinate armi (armi da guerra, esplosivi, armi clandestine) e alla detenzione di "più armi comuni da sparo"; la Corte ha interpretato la locuzione "più armi" come requisito della competenza collegiale, escludendo la competenza collegiale per la detenzione di una singola arma comune da sparo.
art. 33-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.
Richiamata per individuare le fattispecie attribuite al Tribunale collegiale in materia di armi; utilizzata congiuntamente all'art. 407 per delimitare l'ambito di competenza collegiale.
art. 2 legge 18 aprile 1975, n. 110
Definisce le categorie di armi (armi comuni da sparo, armi da guerra, ecc.). La Corte ha richiamato questa disposizione per classificare il fucile a canne sovrapposte cal. 12 come arma comune da sparo, il che avvalora la conclusione che la contestazione su un'unica arma non fa scattare la competenza collegiale prevista per la detenzione di "più armi".
Massime di principio
- La competenza va determinata in base alla contestazione formulata dal pubblico ministero, salvo errori macroscopici nella imputazione.
- L'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p. attribuisce competenza collegiale per armi di particolare gravità (armi da guerra, esplosivi, armi clandestine) e per la detenzione di "più armi comuni da sparo": la presenza della pluralità di armi è elemento decisivo per la competenza collegiale.
- La qualificazione tecnica dell'arma ai sensi dell'art. 2 L.110/1975 è cruciale: se l'arma è qualificata come arma comune da sparo e la contestazione riguarda una sola arma, in linea generale la competenza sarà del Tribunale monocratico.
- In caso di dubbio su interpretazioni lessicali (es. "più armi"), occorre verificare la formulazione dell'imputazione e la natura dell'arma; non è sufficiente la gravità astratta dell'illecito se non ricorrono le condizioni normative che innescano la competenza collegiale.
- Quando due organi si rifiutano contemporaneamente della cognizione (conflitto negativo), la Corte di legittimità decide sulla base della corretta lettura delle norme che disciplinano la competenza e della contestazione del pubblico ministero.
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