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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16386/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Una società edile aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 12.650, oltre accessori, asseritamente dovuti per lavori eseguiti su proprietà di due committenti. In opposizione, i committenti sostenevano di avere già pagato tutte le opere commissionate. La società, costituendosi, precisava che il credito riguardava opere extra appalto. Il Tribunale respingeva l'opposizione e confermava il decreto, ma in appello la Corte territoriale revocava il decreto ingiuntivo ritenendo non provata l'esistenza e/o l'entità del credito: pur essendovi stata prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, non risultava provato il numero di ore di lavoro effettivamente impiegate; inoltre, secondo la Corte d'appello, l'art. 1657 c.c. non era applicabile perché un accordo sul criterio di calcolo del corrispettivo escludeva l'intervento dei criteri sussidiari. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte considerato il numero di ore lavorate ricavabile dalla fattura, dal preventivo e dalla CTU; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1657 e 1346 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per avere escluso in radice l'applicazione dell'art. 1657 c.c. e il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto, nonostante la mancata prova della misura pattuita del compenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui l'art. 1657 c.c. si applica anche quando il corrispettivo sia stato pattuito ma non ne sia stata provata la diversa misura dedotta in giudizio. La Corte ha inoltre precisato che va tenuta distinta la prova dell'opera eseguita e della sua consistenza dalla prova del numero di ore lavorate, quando il compenso sia stato parametrato al tempo: la mancanza di prova delle ore non esclude di per sé il diritto al corrispettivo, potendo il giudice procedere alla sua quantificazione ex art. 1657 c.c., ove l'opera sia stata dimostrata e sia apprezzabile economicamente. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di fatto decisivo

    La censura era formulata come omesso esame di un fatto decisivo relativo alle ore di lavoro impiegate, ma è rimasta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    La ricorrente ha denunciato la falsa applicazione degli artt. 1657 e 1346 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per l'erronea esclusione del potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto.

  • art. 1657 c.c.

    Nel contratto di appalto, la norma deroga all'art. 1346 c.c.: la mancata determinazione del corrispettivo non comporta nullità e il prezzo può essere determinato successivamente secondo tariffe, usi o dal giudice. La disposizione si applica anche quando un accordo sul criterio di calcolo del corrispettivo esista ma non sia provata la diversa misura dedotta, e non solo quando manchi ogni accordo.

  • art. 1346 c.c.

    È richiamato come regola generale sulla determinabilità dell'oggetto, derogata dall'art. 1657 c.c. nel contratto di appalto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla valutazione delle prove; la Corte non entra specificamente nel suo contenuto, perché accoglie il motivo sulla diversa questione dell'applicabilità dell'art. 1657 c.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, l'art. 1657 c.c. consente la determinazione successiva del corrispettivo anche quando le parti abbiano pattuito un criterio di calcolo, ma in giudizio non sia stata provata la diversa misura del prezzo dedotta dalla parte che lo pretende.
  • La mancata prova del numero di ore di lavoro non equivale automaticamente a mancata prova dell'esecuzione dell'opera: occorre distinguere tra prova dell'opera realizzata e prova del parametro temporale usato per quantificare il compenso.
  • Il potere del giudice di determinare il corrispettivo ex art. 1657 c.c. presuppone che le opere eseguite e la loro consistenza siano provate; non può essere usato per supplire alla totale indeterminatezza dell'oggetto della prestazione.
  • Quando l'opera è stata effettivamente eseguita e risulti apprezzabile, la quantificazione del compenso può avvenire giudizialmente senza sovvertire l'onere probatorio dell'appaltatore sull'esecuzione dell'opera.

Come è indicizzato

MaterieAppalto
RamiContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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