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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15520/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva negato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In concreto, il ricorso contestava il mancato riconoscimento della misura, sostenendo in sostanza l'adeguatezza del percorso proposto per il reinserimento. La Corte rileva però che le doglianze si risolvono in censure di fatto e che sono comunque manifestamente infondate, perché il giudice di sorveglianza aveva evidenziato l'assenza sia di una concreta proposta lavorativa sia di un effettivo programma di attività socialmente utili, essendo stata prodotta solo una generica disponibilità di un parroco a ospitarla per attività di sartoria e pulizia dell'oratorio per quattro ore settimanali; tale quadro, unitamente alla gravità del reato in esecuzione, non consentiva una prognosi favorevole di affidabilità e di idoneità della misura, ritenendosi preferibile una preventiva sperimentazione esterna tramite permessi premio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure non consentite perché incentrate su valutazioni di fatto e, comunque, manifestamente infondate alla luce della motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva escluso i presupposti per l'affidamento in prova per mancanza di un programma concreto e per la gravità del reato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354

    La misura alternativa dell'affidamento in prova richiede una proposta concreta e un programma effettivo idonei a consentire recupero e reinserimento sociale; in mancanza, il diniego è legittimo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di sorveglianza, il riconoscimento dell'affidamento in prova al servizio sociale presuppone una concreta progettualità trattamentale, non essendo sufficiente una disponibilità generica o meramente occasionale a svolgere attività lavorative o socialmente utili.
  • La prognosi favorevole di affidabilità del condannato deve fondarsi su elementi specifici e attendibili; la gravità del reato in espiazione può legittimamente incidere in senso negativo sulla valutazione di idoneità della misura, specie quando il percorso esterno sia ancora insufficiente o embrionale.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in realtà a una rivalutazione del merito e dei fatti già apprezzati dal tribunale di sorveglianza.
  • Laddove il ricorso avverso il provvedimento di sorveglianza sia dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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