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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39474/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva parzialmente riformato in suo favore la sentenza del Tribunale di Verbania in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio per reati di furto pluriaggravato e ricettazione aggravata su veicoli pesanti. I motivi svolti in cassazione erano principalmente due: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta inadeguata valutazione delle risultanze processuali, con particolare censura della decisione che avrebbe fatto affidamento sulle dichiarazioni del coimputato Anardi (acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p.) ritenute prive di adeguati riscontri e contenenti incongruenze (assenza del ricorrente al pranzo indicato, errore su persone presenti, inesistenza di patente per veicoli pesanti, incertezza sulla disponibilità di utenze telefoniche); (2) violazione di legge per mancata concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, contestando il diniego implicito nonostante la concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto preclusa la rilettura degli elementi di fatto in sede di legittimità: la critica del ricorrente rappresentava una pura rivalutazione probatoria e/o contestazione generica della motivazione della Corte d'appello, che invece aveva fornito un percorso argomentativo coerente e motivato. La Corte d'appello aveva valutato la credibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni di Anardi, richiamando riscontri estrinseci (contatti telefonici tra utenze correlate, uso di utenza formale intestata al compagno della figlia di Cracolici Mario e le chiamate del ricorrente a Mario al momento delle indagini) e la descrizione fotografica e testimoniali che collocavano il ricorrente con i correi la sera precedente ai furti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la questione nuova, non proposta in sede d'appello, e quindi inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il diniego implicito della non menzione può essere legittimo alla luce della gravità delle condotte e degli elementi dell'art. 133 cod. pen. La Corte ha inoltre dichiarato irrilevante, avuto riguardo all'inammissibilità, la questione della modificata procedibilità per i reati di cui all'art. 624 c.p. introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 512 c.p.p.

    Consente l'acquisizione delle dichiarazioni del dichiarante deceduto; la Corte territoriale ne ha valutato credibilità e riscontri intrinseci ed estrinseci ritenendole utili per la ricostruzione probatoria

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e comma 3

    Principio secondo cui la Cassazione non può travisare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione probatoria; il comma 3 impedisce la deduzione in cassazione di questioni nuove non sollevate in sede di appello

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e valutazione della gravità della condotta utili a giustificare il diniego della non menzione anche in presenza di sospensione condizionale

  • art. 624 c.p., comma 3

    Norma sul furto aggravato; menzionata la modifica della procedibilità (divenuta in parte a querela) introdotta dal d.lgs. n.150/2022, ma ritenuta irrilevante a causa dell'inammissibilità del ricorso

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha modificato la procedibilità per taluni furti rendendoli procedibili a querela; la Corte ha ritenuto che, data l'inammissibilità del ricorso, non fosse necessario verificare la proposizione della querela

  • art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito)

    Richiamato in relazione al termine di efficacia delle modifiche procedurali; non si è ritenuto necessario attendere decorso termini per la verifica della querela in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende per ricorso manifestamente inammissibile

  • principio giurisprudenziale (Cassazione) sul divieto di rivalutazione probatoria in sede di legittimità

    La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza che impedisce alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici del merito; le critiche morali o alternative alla ricostruzione costituiscono censura di fatto inammissibile

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è competente a riesaminare i fatti e le valutazioni probatorie compiute dai giudici del merito: le censure che si risolvono in una mera rivalutazione degli elementi di fatto sono inammissibili
  • Le dichiarazioni rese da un coimputato poi deceduto (art. 512 c.p.p.) possono essere valutate e ritenute idonee se accompagnate da un esame della credibilità e da riscontri intrinseci ed estrinseci
  • Non possono essere dedotti in cassazione motivi nuovi che non siano stati proposti in sede di appello (divieto sancito dall'art. 606, comma 3, c.p.p.)
  • Il diniego della non menzione nel casellario può essere implicito e rimane una valutazione discrezionale del giudice, compatibilmente con la gravità della condotta e i criteri dell'art. 133 c.p.; la semplice concessione della sospensione condizionale non obbliga automaticamente alla non menzione
  • Le modifiche legislative intervenute sulla procedibilità (es. d.lgs. n.150/2022) possono diventare irrilevanti se il ricorso risulta inammissibile, perché l'inammissibilità impedisce la costituzione del rapporto processuale necessario per sollevare questioni di procedibilità
  • Proporre ricorsi manifestamente generici o basati su una semplice alternativa interpretativa dei fatti può comportare la condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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