Cassazione Civile, Ordinanza n. 05593/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna che, in una controversia relativa a un avviso di accertamento ICI per l’anno 2010, aveva accolto solo in parte l’impugnazione, annullando l’atto limitatamente alle sanzioni e compensando le spese di lite. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi depositato rinuncia al ricorso, successivamente accettata dalla controricorrente con richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia, perché intervenuta prima dell’adunanza camerale ed effettuata con le forme richieste, con accettazione da parte della controparte. Ha quindi dichiarato estinto il procedimento per rinuncia al ricorso. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, in ragione dell’accettazione della rinuncia, e ha negato l’applicabilità dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la decisione è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
secondo comma; terzo comma
La rinuncia al ricorso è rituale se intervenuta prima dell’adunanza camerale ed è sottoscritta dal difensore della parte ricorrente; l’accettazione della controparte deve anch’essa risultare sottoscritta dal difensore.
In caso di accettazione della rinuncia, non deve disporsi nulla sulle spese giudiziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la fattispecie è diversa da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata prima della trattazione e accettata dalla controparte con le forme previste, determina l’estinzione del giudizio.
- L’estinzione del processo per rinuncia è distinta dal rigetto e dall’inammissibilità: non opera, quindi, la disciplina sanzionatoria dell’ulteriore contributo unificato prevista per le impugnazioni soccombenti.
- Quando la rinuncia è accettata, la Corte non provvede alla regolazione delle spese di lite.
- Le disposizioni che prevedono conseguenze economiche aggravate per la parte impugnante vanno interpretate restrittivamente, trattandosi di norme eccezionali e lato sensu sanzionatorie.
Come è indicizzato
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