Cassazione Penale, Sentenza n. 7290/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che li ha confermati condannati per riciclaggio in concorso. Marando censura la determinazione della decorrenza della prescrizione e la valorizzazione di una conversazione intercettata (sostenendo che la datazione è errata) nonché la ricostruzione del suo coinvolgimento in tutta la sequenza di compravendite fittizie. Sciglitano deduce analoga viziosità nella decisione e contesta che non risulti provata la sua consapevolezza/intentio dissimulatoria rispetto alla vendita del 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la sentenza di annullamento con rinvio precedente aveva limitato il giudizio del giudice di merito esclusivamente alla verifica della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p., rendendo intangibile la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. Pertanto le doglianze che chiedevano rivalutazioni di fatto o questioni già decise erano precluse. Per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende per la manifesta assenza di pregio delle doglianze.
Norme richiamate
art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.
La questione rimessa al giudice del rinvio riguardava esclusivamente la configurabilità di questa circostanza aggravante; la cassazione ha quindi limitato l'oggetto del nuovo esame a tale punto, rendendo intangibile la precedente ricostruzione fattuale.
art. 628, comma 2 cod. proc. pen.
Impone il divieto per la Corte di cassazione di riesaminare questioni già decise nella sentenza di annullamento con rinvio; i ricorsi che sollecitano una rivalutazione di fatti o questioni già definite sono preclusi.
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma fissando la somma in euro 3.000 per ciascun ricorrente.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata quale principio secondo cui la Cassa delle ammende può essere applicata salvo l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; nel caso la Corte ha ritenuto mancante tale assenza di colpa e ha quindi imposto la sanzione.
Sentenza di annullamento con rinvio n. 7501 del 7 dicembre 2021 (deposito 2022)
Precedente di rinvio che ha circoscritto l'oggetto del nuovo giudizio al solo esame dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1; ha reso quindi definitiva e preclusa la ricostruzione dei fatti operata in quelle pronunce.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione, con annullamento e rinvio, delimita l'oggetto del nuovo giudizio (es. a un singolo profilo, come l'aggravante), i giudici di merito non possono essere chiamati a riesaminare o riformare la ricostruzione fattuale già definitivamente sancita: le doglianze che mirano a una rivalutazione del fatto sono inammissibili.
- In cassazione non è ammessa una nuova valutazione delle intenzioni o della prova di fatto quando ciò eccede l'ambito del rinvio; le impugnazioni devono invece concentrarsi su questioni di diritto o sui punti espressamente rimessi.
- Gli argomenti di prescrizione che richiedono una diversa determinazione della decorrenza del termine, se basati su rivalutazioni probatorie o di fatto non contemplate nel rinvio, saranno generalmente preclusi e quindi inammissibili.
- Ricorrere in Cassazione con doglianze manifestamente infondate o estranee all'ambito consentito comporta il rischio di condanna alle spese e all'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; gli avvocati dovrebbero valutare attentamente la fondatezza e l'ammissibilità dell'impugnazione prima del deposito.
- In procedimenti che coinvolgono sequenze di atti (es. intestazioni fittizie), per contestare la continuità o la pluralità di reati è cruciale proporre le censure nelle fasi processuali adeguate e, se si arriva in Cassazione, assicurarsi che tali questioni rientrino nell'ambito del rinvio o costituiscano questioni di diritto astratto e non di fatto.
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