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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7290/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che li ha confermati condannati per riciclaggio in concorso. Marando censura la determinazione della decorrenza della prescrizione e la valorizzazione di una conversazione intercettata (sostenendo che la datazione è errata) nonché la ricostruzione del suo coinvolgimento in tutta la sequenza di compravendite fittizie. Sciglitano deduce analoga viziosità nella decisione e contesta che non risulti provata la sua consapevolezza/intentio dissimulatoria rispetto alla vendita del 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la sentenza di annullamento con rinvio precedente aveva limitato il giudizio del giudice di merito esclusivamente alla verifica della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p., rendendo intangibile la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. Pertanto le doglianze che chiedevano rivalutazioni di fatto o questioni già decise erano precluse. Per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende per la manifesta assenza di pregio delle doglianze.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.

    La questione rimessa al giudice del rinvio riguardava esclusivamente la configurabilità di questa circostanza aggravante; la cassazione ha quindi limitato l'oggetto del nuovo esame a tale punto, rendendo intangibile la precedente ricostruzione fattuale.

  • art. 628, comma 2 cod. proc. pen.

    Impone il divieto per la Corte di cassazione di riesaminare questioni già decise nella sentenza di annullamento con rinvio; i ricorsi che sollecitano una rivalutazione di fatti o questioni già definite sono preclusi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma fissando la somma in euro 3.000 per ciascun ricorrente.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata quale principio secondo cui la Cassa delle ammende può essere applicata salvo l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; nel caso la Corte ha ritenuto mancante tale assenza di colpa e ha quindi imposto la sanzione.

  • Sentenza di annullamento con rinvio n. 7501 del 7 dicembre 2021 (deposito 2022)

    Precedente di rinvio che ha circoscritto l'oggetto del nuovo giudizio al solo esame dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1; ha reso quindi definitiva e preclusa la ricostruzione dei fatti operata in quelle pronunce.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione, con annullamento e rinvio, delimita l'oggetto del nuovo giudizio (es. a un singolo profilo, come l'aggravante), i giudici di merito non possono essere chiamati a riesaminare o riformare la ricostruzione fattuale già definitivamente sancita: le doglianze che mirano a una rivalutazione del fatto sono inammissibili.
  • In cassazione non è ammessa una nuova valutazione delle intenzioni o della prova di fatto quando ciò eccede l'ambito del rinvio; le impugnazioni devono invece concentrarsi su questioni di diritto o sui punti espressamente rimessi.
  • Gli argomenti di prescrizione che richiedono una diversa determinazione della decorrenza del termine, se basati su rivalutazioni probatorie o di fatto non contemplate nel rinvio, saranno generalmente preclusi e quindi inammissibili.
  • Ricorrere in Cassazione con doglianze manifestamente infondate o estranee all'ambito consentito comporta il rischio di condanna alle spese e all'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; gli avvocati dovrebbero valutare attentamente la fondatezza e l'ammissibilità dell'impugnazione prima del deposito.
  • In procedimenti che coinvolgono sequenze di atti (es. intestazioni fittizie), per contestare la continuità o la pluralità di reati è cruciale proporre le censure nelle fasi processuali adeguate e, se si arriva in Cassazione, assicurarsi che tali questioni rientrino nell'ambito del rinvio o costituiscano questioni di diritto astratto e non di fatto.

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