Sentenza del 08/03/2017 n. 5996 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di pagamento con cui l’Agenzia delle dogane chiedeva il recupero dell’accisa che riteneva indebitamente compensata dalla società nel 2002. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva confermato l’annullamento dell’avviso disposto in primo grado. L’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che la società avesse violato il termine perentorio entro cui compensare il credito d’imposta per la riduzione dell’accisa sul gasolio per autotrazione; con il secondo ha contestato la declaratoria di tardività della notifica del proprio appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e non ha disposto sulle spese, poiché la società intimata non si è costituita. Il primo motivo è stato rigettato: la dichiarazione era stata presentata il 31 ottobre 2001 e il silenzio-assenso si è formato entro il 31 dicembre 2001, poiché il sessantesimo giorno cadeva di domenica. Il credito è quindi sorto nel 2002 e la compensazione del 15 febbraio 2002 era tempestiva; quella del 20 dicembre 2001 era invece prematura, ma non è la compensazione del 2002 oggetto della pretesa di recupero. La Corte ha corretto la motivazione della sentenza d’appello, precisando che l’interlocuzione dell’ufficio del 21 febbraio 2002 non riapriva il termine perentorio. Il secondo motivo, benché virtualmente fondato — l’appello risultava consegnato all’ufficiale giudiziario il 4 dicembre 2009, entro il termine del 9 dicembre 2009 — è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse: confermata l’infondatezza nel merito dell’appello, la questione sulla sua tempestività non poteva condurre alla cassazione della sentenza. La decisione impugnata proveniva dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e confermava l’annullamento di primo grado dell’avviso di pagamento.
Norme richiamate
D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, commi 2 e 3, nel testo anteriore alla modifica del 2012
il credito d'imposta per la riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione, ai sensi del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3 (testo anteriore alla modifica D.L. n. 1 del 2012, ex art. 61, conv. L. n. 27 del 2012), può essere utilizzato in compensazione entro l'anno solare in cui si è formato il silenzio-assenso per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, anche qualora tale anno sia quello successivo all'anno solare in cui si è verificato il consumo del prodotto.
Il termine per utilizzare il credito è perentorio, ma l’anno entro cui compensarlo decorre da quello in cui si forma il silenzio-assenso sulla dichiarazione. Perciò, se il silenzio-assenso si forma nell’anno successivo a quello del consumo, il credito può essere compensato entro quell’anno successivo.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17
Ciò segnala una deroga al principio generale di identità del periodo d'imposta cui attengono i rapporti in compensazione, principio evincibile dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, richiamato dalla norma speciale.
La disciplina speciale del credito per l’accisa può derogare al principio generale per cui i rapporti compensati appartengono allo stesso periodo d’imposta, consentendo la compensazione nell’anno in cui si forma il silenzio-assenso.
D.L. n. 1 del 2012, art. 61, convertito dalla L. n. 27 del 2012
Il D.L. n. 1 del 2012, art. 61, conv. L. n. 27 del 2012, ha modificato il D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, sostituendo la dizione "entro l'anno solare in cui è sorto" con l'altra "entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto": modifica che, sebbene qui inapplicabile ratione temporis, evidenzia e formalizza la compatibilità della disciplina di settore con un'eccezionale ultrannualità della compensazione.
La modifica successiva non si applica alla vicenda, ma conferma che la disciplina speciale ammette una compensazione ultrannuale, cioè effettuata nell’anno successivo a quello del consumo.
Codice di procedura civile, art. 149, e L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3
Le disposizioni sono richiamate nel motivo sulla tempestività della notifica dell’appello. La Corte ritiene che la consegna all’ufficiale giudiziario, avvenuta il 4 dicembre 2009, fosse entro il termine del 9 dicembre 2009, ma dichiara comunque inammissibile il motivo per difetto sopravvenuto d’interesse.
Codice di procedura civile, art. 149
Per la tempestività della notificazione rileva, nel caso concreto, la scissione soggettiva dei suoi effetti: l’appello è stato proposto in tempo perché consegnato all’ufficiale giudiziario entro la scadenza.
Massime di principio
- Per i crediti d’imposta disciplinati dall’art. 4 del D.P.R. n. 277 del 2000 nella versione applicabile al caso, il termine annuale per compensare va individuato in base all’anno in cui si forma il silenzio-assenso, non necessariamente in quello del consumo del prodotto.
- Se il termine per la formazione del silenzio-assenso scade in un giorno festivo, va considerata la scadenza prorogata al primo giorno utile, secondo il computo applicato dalla Corte; il credito, pertanto, non può essere compensato prima che il silenzio-assenso si sia formato.
- Un’interlocuzione successiva dell’ufficio non riapre né proroga un termine qualificato come perentorio, salvo che una disposizione lo preveda.
- Quando una sentenza poggia su ragioni autonome e una di esse è confermata in cassazione, i motivi rivolti contro un’altra ragione possono diventare inammissibili per sopravvenuta carenza d’interesse, se non potrebbero più modificare l’esito.
- La tempestività dell’impugnazione notificata si valuta considerando la scissione soggettiva degli effetti della notificazione: per il notificante rileva la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
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