Cassazione Penale, Sentenza n. 40368/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello di Trieste che, confermando la condanna inflitta dal Tribunale di Gorizia a seguito di rito abbreviato per furto in abitazione (beni del valore di circa 50 euro), ha ritenuto provata la responsabilità penale. Il motivo di ricorso in Cassazione deduce insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto della identificazione del fuggitivo: si contesta la logica con cui la Corte di merito ha ritenuto che l'imputato fosse il soggetto identificato (nonostante l'uso di un passamontagna iniziale), la coerenza delle dichiarazioni della testimone Gradnik circa la visuale dal balcone e l'avvistamento dell'entrata in auto, la mancata rinvenimento del passamontagna e la plausibilità che l'imputato conoscesse il termine croato "poide" trattandosi di residente a Tavagnacco.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità e per essere essenzialmente un appello in fatto: il motivo si limita a contestare singoli passaggi della motivazione e a proporre una diversa ricostruzione dei fatti senza affrontare il complesso tessuto logico della decisione della Corte territoriale. La Corte di legittimità ha ritenuto congrua la valutazione della Corte di merito, che ha collegato il riconoscimento parziale (da parte del Coss) con la visuale completa della testimone Gradnik, il pronto ingresso in un'autovettura poi inseguita dal figlio della testimone e identificata come di proprietà dell'imputato, nonché l'osservazione che il figlio aveva visto salire a bordo un terzo soggetto, elemento coerente con la fuga di tre persone. La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Circostanza attenuante riconosciuta in sede di merito e poi giudicata in equilibrio con la recidiva (giudizio di equivalenza) ai fini della determinazione della pena
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per il pagamento di Euro 3.000,00
Corte Cost. 13/6/2000 n.186
Giurisprudenza citata in tema di determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende in relazione alla colpa della parte nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti o a criticare singoli passaggi della motivazione senza censurare un vizio giuridico specifico: la Corte di legittimità non riesamina la prova né le valutazioni di credibilità.
- Per essere ammissibile, il motivo deve indicare in modo specifico errori di diritto, violazioni di norme processuali o contraddizioni logico-giuridiche strutturali nella motivazione, non meri dubbi o ricostruzioni alternative dei fatti.
- Questioni di fatto (es. capacità della testimone di vedere, riconoscimento di una persona, proprietà del veicolo) sono in linea di massima riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione salvo vizio logico-giuridico evidente.
- La Corte valuta la coerenza complessiva della motivazione: non è sufficiente colpire passaggi isolati se il giudice ha costruito un percorso argomentativo unitario che giustifica la decisione.
- Chi propone ricorso temerario o manifestamente infondato corre il rischio di essere condannato al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda (art.616 c.p.p.); è quindi importante predisporre motivi mirati e specifici.
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