Sentenza n. 267/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 38 del 30.08.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 38 del 30 agosto 2022 adottata dal Comune. Nel corso del giudizio ha comunicato di avere presentato una richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune non si è costituito. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione, ma il giudice ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La presentazione della domanda di accertamento di conformità determina il venir meno dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione e rende improcedibile l'impugnazione, poiché l'amministrazione deve procedere a un nuovo esame dell'abusività e della sanabilità dell'opera, con conseguente adozione di un nuovo provvedimento, espresso o implicito, di accoglimento o rigetto. In caso di rigetto, l'amministrazione dovrà eventualmente emettere un nuovo ordine di demolizione o assegnare un nuovo termine per l'adempimento spontaneo. Sono state disattese le richieste di rinvio. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La presentazione della domanda di accertamento di conformità provoca un nuovo riesame dell'abusività e della sanabilità dell'opera e supera l'originaria ordinanza di demolizione.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice di rilevare d'ufficio la questione della sopravvenuta carenza di interesse, previa sottoposizione della stessa al contraddittorio in udienza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Imporre la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il venir meno dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'impugnazione dell'originaria ordinanza di demolizione, poiché l'istanza impone all'amministrazione un nuovo esame dell'abusività e della sanabilità dell'opera.
- Il nuovo esame conseguente alla domanda di accertamento di conformità deve concludersi con un provvedimento espresso o implicito di accoglimento o rigetto; tale nuovo esito supera l'originario provvedimento sanzionatorio.
- In caso di rigetto della domanda di sanatoria, l'amministrazione deve adottare un nuovo ordine di demolizione oppure assegnare un nuovo termine per l'adempimento spontaneo, non potendo fare riferimento al termine già previsto dall'ordinanza originaria.
Come è indicizzato
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