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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31005/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con una sentenza del Tribunale di Nola divenuta irrevocabile. Ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 168 c.p. e 666 c.p.p., lamentando anche una lesione del contraddittorio nel procedimento esecutivo; 2) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nola. Successivamente il difensore ha depositato atto di rinuncia al ricorso, affermando che era venuto meno l'interesse all'impugnazione perché il giudice dell'esecuzione aveva poi revocato il provvedimento impugnato e disposto la liberazione del condannato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che la rinuncia non era formalmente valida perché priva della procura speciale in favore del difensore; dall'altro, ha accertato direttamente la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, poiché dopo il ricorso il giudice dell'esecuzione aveva revocato l'ordinanza impugnata e disposto l'immediata liberazione del condannato. La Corte ha inoltre precisato che, in presenza di tale sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, non seguono la condanna alle spese né quella alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro della revoca della sospensione condizionale della pena.

  • art. 666 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per dedurre la violazione delle regole del procedimento di esecuzione e del contraddittorio.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare deve essere concreto, attuale e sorretto da un'utilità pratica per il ricorrente; se, dopo la proposizione del ricorso, interviene un provvedimento che elimina integralmente il pregiudizio dedotto, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione richiede il rispetto dei requisiti formali previsti, inclusa la procura speciale al difensore quando la rinuncia è sottoscritta dal difensore stesso.
  • Quando la sopravvenuta carenza di interesse dipende da una causa non imputabile al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non comporta, di regola, la condanna alle spese processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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