Cassazione Penale, Ordinanza n. 20804/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto il difetto di legittimazione di una persona indicata come querelante, assumendo l'assenza di prova dei poteri di rappresentanza e quindi l'insussistenza di una valida querela. Con il secondo, terzo e quarto motivo ha riproposto censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, in particolare sulla riconducibilità del fatto all'imputato, sul riconoscimento della recidiva, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul difetto di legittimazione a proporre querela, osservando che nel furto la persona offesa può coincidere anche con il titolare del possesso di fatto del bene sottratto, indipendentemente da un formale titolo giuridico, sicché il titolare del bar danneggiato era legittimato a querelare. Gli ulteriori motivi sono stati considerati meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese con motivazione corretta dal giudice di merito. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato solo in via sostanziale attraverso il riferimento al delitto di furto; la Corte ribadisce che la persona offesa dal furto è anche il titolare del possesso di fatto del bene.
Il ricorso riguarda una condanna per furto aggravato, confermata in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito delle aggravanti, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.
La Corte richiama i principi giurisprudenziali sulla legittimazione della persona offesa a proporre querela, anche quando sia titolare di un possesso di fatto.
Massime di principio
- Nel delitto di furto, la persona offesa non coincide soltanto con il proprietario o con il titolare di un diritto reale, ma può essere anche il soggetto che esercita un possesso di fatto sul bene, purché tale relazione fattuale sia apprezzabile come posizione tutelata dall'ordinamento.
- La legittimazione a proporre querela spetta anche a chi, pur senza un formale titolo giuridico, abbia la disponibilità di fatto del bene sottratto; la disponibilità può esistere persino se costituita clandestinamente o illecitamente.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che riproducono censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione di recidiva, diniego delle attenuanti generiche e determinazione della pena non può essere riproposta in modo meramente reiterativo se il giudice di merito ha già fornito una motivazione logicamente e giuridicamente adeguata.
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