Cassazione Penale, Sentenza n. 37426/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, sul riesame, aveva annullato l'ordinanza originaria solo limitatamente al capo 1) dell'imputazione provvisoria e aveva confermato per il resto la misura cautelare in carcere. Il ricorso per cassazione era fondato su due motivi principali: (1) censura circa la sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato di tentata estorsione (capo 3), contestando l'interpretazione delle conversazioni intercettate e sostenendo che il tenore del colloquio non fosse idoneo a configurare una minaccia o a coartare la volontà della parte offesa; si affermava inoltre che la ricorrente si sarebbe proposta solo come intermediaria per il pagamento dei danni e il recupero della refurtiva e che il verbale di sommarie informazioni reso da Benigno Scarfone non era stato adeguatamente valutato. (2) censura circa la sussistenza e la motivazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), lamentando contraddittorietà e mancata valutazione di circostanze attenuanti come l'incensuratezza, una parziale ammissione di responsabilità e il presunto distacco dai coindagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro avesse fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica circa la sussistenza dei gravi indizi per la tentata estorsione: la valutazione delle frasi intercettate (che esprimevano riferimenti a possibili "conseguenze" per l'incolumità di una terza persona) era questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità, che qui non è emersa. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto non fondati i rilievi sulla prognosi di pericolo di reiterazione: il Tribunale aveva motivatamente desunto il pericolo dalle modalità del furto (pianificazione, sopralluogo, ruolo organizzativo della ricorrente) e dall'atteggiamento volto ad assicurarsi l'impunità; pertanto la scelta della custodia era giustificata. La Corte ha inoltre preso atto che, in pendenza del ricorso, la misura detentiva in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari e ha ritenuto congrua la misura attualmente applicata. Il ricorso è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.; il provvedimento originale è sostanzialmente confermato nella parte impugnata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione utilizzabili; la Corte ricorda i limiti del sindacato in cassazione, che non può rimettere in discussione la valutazione di fatto del giudice di merito se non per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione.
Richiamato come riferimento normativo nel motivo di ricorso; la Corte lo considera nel quadro del controllo di legittimità sulla motivazione, senza mutare la valutazione di merito.
Norma del codice penale relativa al reato di estorsione; la Corte collega la qualificazione giuridica dei fatti (tentata estorsione) alla valutazione dei contenuti minacciosi delle conversazioni.
Prevede il vaglio dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione di misure cautelari; la Corte precisa che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in cassazione solo per violazione di norme o per manifesta illogicità.
Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione); la Corte conferma che il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale e può essere desunto dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 629 c.p. per la configurazione del reato e la partecipazione; la Corte ne tiene conto nella valutazione della gravità del quadro indiziario.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: non si riforma la valutazione di merito dei fatti se la motivazione del giudice di merito non è viziata da mancanza o manifesta illogicità.
- La valutazione del contenuto di conversazioni e intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; richieste di diversa interpretazione devono dimostrare la manifesta illogicità della motivazione per essere accolte in Cassazione.
- Una minaccia non richiede sempre formule esplicite: riferimenti a possibili "conseguenze" gravi per l'incolumità di terzi possono integrare la minaccia idonea a costituire estorsione/ tentata estorsione se valutati nel contesto.
- Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale e può essere desunto anche dalle modalità del fatto (pianificazione, ruolo organizzativo, sopralluogo) e dalla personalità desumibile dalla condotta; l'incensuratezza dell'indagato non è di per sé determinante.
- La sostituzione della misura custodiale con una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) durante il processo può essere presa in considerazione dal giudice d'appello o di cassazione nella valutazione della congruità della misura, ma non annulla automaticamente la legittimità della precedente valutazione cautelare.
- In impugnazioni cautelari è essenziale puntualizzare vizi di diritto o contraddizioni manifeste nella motivazione del giudice di merito; semplici richieste di diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
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