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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12025/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di euro 8.636,07 prelevati da due conti intestati al ricorrente. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 640 quater c.p. e art. 321 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale del riesame aveva esteso "contra legem" la confisca per equivalente a una vicenda con persone offese private (titolari di attività commerciali) e senza rapporto di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e i reati contestati; inoltre evidenziava che i bonifici delle vittime erano confluiti su un conto diverso rispetto ai conti poi sottoposti a sequestro e che non risultavano operazioni rilevanti su alcuni conti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha condiviso il giudizio del Tribunale del riesame sul fumus dei reati di frode informatica (art. 640-ter c.p.) e sul fatto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 322-ter e 640-quater c.p., è possibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente senza richiedere la dimostrazione del nesso di pertinenzialità tra il singolo bene sequestrato e il reato. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata secondo cui la confisca obbligatoria assorbe la verifica della pertinenzialità e il sequestro è illegittimo solo se la confiscabilità è esclusa "ictu oculi". Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali per il presente grado e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen.

    Norma che disciplina la frode informatica; la Corte ha ritenuto sussistente il fumus in base agli accrediti sui conti e ai successivi trasferimenti/prelievi riconducibili all'indagato

  • art. 322-ter cod. pen.

    Prevede la confisca per equivalente; la Corte la interpreta come legittimante il sequestro preventivo di beni o valori di valore corrispondente al profitto del reato senza necessità di provare un nesso di pertinenzialità con il bene sequestrato

  • art. 640-quater cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente nella censura; la Corte ha ritenuto che la disciplina della confisca per equivalente, come interpretata congiuntamente all'art. 322-ter, non giustifica l'annullamento del sequestro nel caso concreto

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari reali; la Corte ha ritenuto che l'assenza di prova del rapporto di pertinenzialità non impedisca il sequestro preventivo quando si procede in vista della confisca per equivalente

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento di impugnazione invocato dal ricorrente (violazione di legge); la Corte l'ha valutato manifestamente infondato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda

Massime di principio

  • La confisca per equivalente (art. 322-ter c.p.) consente il sequestro preventivo di beni o somme di valore corrispondente al profitto del reato senza che sia necessario dimostrare un nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato e l'illecito.
  • Per misure ablatorie in vista di confisca obbligatoria, la valutazione si concentra sul fumus commissi delicti; l'illegittimità del sequestro può essere affermata solo se la confiscabilità è esclusa "ictu oculi" alla luce degli elementi di fatto o di diritto.
  • Il trasferimento rapido delle somme su conti intestati a terzi o il loro prelievo non esclude la possibilità di sequestro per equivalente: il requisito della disponibilità diretta del profitto non è richiesto per queste misure.
  • In contestazioni simili il ricorrente può tentare di ottenere l'annullamento dimostrando in modo chiaro e immediato l'assenza del fumus o l'impossibilità giuridica della confisca (es. prova che le somme appartengono legittimamente a terzi), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • Chi impugna deve considerare il rischio di condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) se il ricorso viene ritenuto manifestamente infondato.

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