Cassazione Penale, Ordinanza n. 30759/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 19/09/2024. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 322 c.p. e il capo a) della rubrica relativo alla resistenza, oltre a determinare pena e interdizione. Il ricorso in cassazione riproponeva censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, contestando: la ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 322 c.p.; la sussistenza dei tratti costitutivi della resistenza contestata al capo a); la misura della pena; e l'entità dell'interdizione disposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, puntuali, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama il reato ascritto all'imputato come oggetto delle censure, senza rimetterne in discussione la configurabilità in questa sede, rilevando che i motivi di ricorso sono reiterativi rispetto al merito.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logica, coerente e giuridicamente corretta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le statuizioni conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p., tra cui la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La Cassazione non rivaluta il merito della vicenda quando il provvedimento impugnato abbia già affrontato in modo puntuale le questioni relative alla configurabilità del reato, agli elementi costitutivi della condotta e al trattamento sanzionatorio, salvo vizi realmente dedotti e ammissibili.
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