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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12904/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, deducendo con un unico motivo, in modo promiscuo, violazione di legge e vizi di motivazione sia in punto di responsabilità sia in punto di trattamento sanzionatorio. La doglianza è stata ritenuta generica: quanto alla responsabilità, la difesa non si confrontava con le specifiche considerazioni dei giudici di merito sull'individuazione della torcia trovata in possesso del ricorrente e recante segni identificativi e sigilli di Trenitalia; quanto alla pena, si contestava la graduazione sanzionatoria, ma senza indicare un vizio scrutinabile in cassazione, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito. Nel testo non è indicato con precisione il reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se manchi motivazione sufficiente o vi sia arbitrio/manifesta illogicità; nel caso di pena prossima al minimo edittale o inferiore alla media edittale, la motivazione può essere anche sintetica o implicita mediante richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena possono essere richiamati anche in forma sintetica o implicita; la motivazione sulla pena può ritenersi sufficiente quando il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o quando la pena sia inferiore alla media edittale o prossima al minimo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in contestazioni generiche e non si confrontano con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La graduazione della pena è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non affetta da arbitrarietà o manifesta illogicità.
  • Quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale o pari/prossima al minimo edittale, la motivazione sulla commisurazione può essere particolarmente sintetica, anche mediante il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p.
  • Per gli aumenti o le diminuzioni per la continuazione, l'obbligo di motivazione diventa più rigoroso quando la pena per i reati satellite coincide con il minimo edittale o lo supera, ovvero quando l'aumento appaia sproporzionato rispetto alle fattispecie coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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