Cassazione Penale, Ordinanza n. 33488/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equa tale misura in relazione alle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (resistente)
La controversia
Il ricorso era proposto contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 20 dicembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'imputato invocava la causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., sostenendo che la reazione contestata fosse giustificata perché l'intervento degli agenti di Polizia di Stato sarebbe stato arbitrario o comunque illegittimo. La Corte di cassazione ha però ritenuto manifestamente infondate le deduzioni, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente distinto tra atto arbitrario e atto illegittimo e aveva motivato in modo coerente rispetto alle risultanze istruttorie, valorizzando la legittimità dell'operato degli agenti in un'operazione complessa con più persone violente e la necessità di misure di contenzione, compreso l'ammanettamento. È stato inoltre rilevato che il ricorrente confondeva la giustificazione oggettiva con quella putativa.
Norme richiamate
La causa di giustificazione richiede un atto arbitrario del pubblico ufficiale, non la mera illegittimità dell'atto; l'arbitrarietà implica eccedenza consapevole dai poteri o uso di mezzi non consentiti, in modo aggressivo, vessatorio o comunque estraneo alle funzioni.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di giustificazione prevista dall'art. 393-bis c.p. non opera quando l'atto del pubblico ufficiale sia soltanto illegittimo: è necessario che l'atto sia arbitrario, cioè connotato da consapevole esorbitanza dai poteri o da uso di mezzi non consentiti e con modalità aggressive, vessatorie o comunque estranee alle funzioni.
- Chi invoca la reazione giustificata contro un pubblico ufficiale deve dimostrare l'arbitrarietà oggettiva dell'atto, non potendosi confondere tale presupposto con una mera irregolarità o illegittimità dell'operato.
- La giustificazione putativa non può essere riconosciuta se la ricostruzione difensiva si fonda su una lettura smentita dalle risultanze istruttorie e sulla erronea equiparazione tra illegittimità e arbitrarietà dell'intervento pubblico.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue ex art. 616 c.p.p. la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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