Cassazione Penale, Sentenza n. 26171/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto in abitazione, aggravato dall'abuso di prestazione d'opera, per fatti commessi tra ottobre e novembre 2014; deduce un unico motivo di ricorso per manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello, sostenendo che la sentenza non avrebbe adeguatamente considerato la plausibile responsabilità della domestica filippina (che avrebbe conosciuto la combinazione della cassaforte e avuto interesse a incolpare l'imputato, presente solo occasionalmente per lavori), e che la Corte avrebbe respinto tale linea difensiva senza spiegazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per reiteratività delle doglianze già svolte in appello e per mancanza di specificità, ritenendo che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione congrua e coerente: la persona offesa è stata escussa ex art. 603 c.p.p. e ha ribadito la fiducia nella domestica, ha chiarito la presenza dell'imputato vicino alla cassaforte (quindi l'opportunità di carpire la combinazione) e ha spiegato il motivo della mancata denuncia immediata; la Corte ha anche dato rilievo al fatto che l'imputato, una volta scoperto, avrebbe restituito una banconota identificata dalla vittima come "esca" (con annotazione del numero di serie), e ha escluso responsabilità di altri soggetti. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende. Decisione del 22/04/2022.
Norme richiamate
requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, d.l. n.18/2020
consente al Sostituto Procuratore generale di depositare una requisitoria scritta; nel caso di specie è stato utilizzato per concludere per il rigetto del ricorso
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
resistenza della Corte territoriale che ha risentito ex art. 603/3 c.p.p. la persona offesa
permette di richiamare/risentire la persona offesa in sede di impugnazione per chiarimenti; la Corte d'appello ha utilizzato tale escussione per acquisire elementi decisivi sulla fiducia verso la domestica e sull'opportunità del comportamento dell'imputato
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
richiamato in motivazione come fondamento dell'inammissibilità per mancanza di specificità
norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando le doglianze sono generiche o non affrontano le motivazioni della decisione impugnata; applicata per ritenere il ricorso privo della necessaria specificità e reiterativo
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione basato sulla presunta responsabilità di un terzo deve contenere elementi nuovi, specifici e non una mera ipotesi; l'assenza di elementi probatori concreti rende il motivo inammissibile
- La Corte di legittimità valuta anche la correttezza del percorso logico-argomentativo del giudice di merito: se la motivazione è congrua e risponde alle obiezioni principali (es. escussione della persona offesa, esclusione di altri sospetti, prova materiale come una banconota identificata), il ricorso che ripropone solo questioni già decise è inammissibile
- Le doglianze ripetitive rispetto a quanto già dedotto in appello, senza specifica indicazione di errori di diritto o di vizio motivazionale non superabile, portano all'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- In fatto di furto in ambito domestico, elementi come la testimonianza della persona offesa, la dimostrazione dell'opportunità dell'imputato di accedere alla cassaforte, la restituzione di oggetti o banconote identificabili e l'esclusione razionale di altri sospetti costituiscono elementi idonei a sostenere la responsabilità in sede di merito
- Proceduralmente, il Procuratore Generale può depositare conclusioni scritte ex art. 83 d.l. 18/2020 per esprimere la propria richiesta di rigetto o accoglimento del ricorso
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