Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41866/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 (utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti) deducendo vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'elemento soggettivo (dolo). Sosteneva che i giudici di merito non avessero considerato numerosi elementi difensivi depositati (fascicolo del difensore, memorie, e-mail, dichiarazioni di testimoni ed ex dipendenti, investigazioni difensive) idonei a dimostrare l'operatività delle società fornitrici e la buona fede della legale rappresentante, e che la valutazione delle presunte "società cartiere" non potesse essere estesa alla Saime s.r.l. né utilizzata per attribuire consapevolezza del reato all'imputata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione adeguata e priva di vizi logici, fondando la decisione su plurime circostanze fattuali e indizi significativi (riscontri della Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, esiti negativi dei sopralluoghi presso le presunte sedi, documenti contabili omogenei, anomalie nei documenti di trasporto, e-mail che contrastano con la tesi difensiva) che consentivano di ritenere soggettivamente fittizie le operazioni e provato il dolo di evasione. La Cassazione ha inoltre rilevato l'inammissibilità per carenza di un critico e specifico confronto con le argomentazioni della Corte d'appello, come richiesto dall'art. 581 c.p.p., e ha ricordato il divieto per il giudice di legittimità di riesaminare i fatti (art. 606, comma 1, lett. e). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 2

    Norma che incrimina le operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA; la Corte ha ritenuto integrato il reato sulla base delle indagini fiscali e delle risultanze probatorie.

  • codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Criteri di valutazione delle prove indiziarie: la Corte territoriale ha valutato gli indizi e le circostanze esteriori conformemente a questa norma per ricostruire il fatto storico e il dolo.

  • codice di procedura penale, art. 581

    Richiede che il motivo di impugnazione in Cassazione contenga un confronto critico con la decisione impugnata; la mancata critica specifica ha determinato l'inammissibilità del ricorso.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Preclude al giudice di legittimità la deduzione del "travisamento del fatto": non è consentita la rivalutazione globale delle risultanze istruttorie in sede di Cassazione.

  • Legge n. 46/2006, art. 8

    Modifica citata come fonte dell'attuale contenuto dell'art. 606 c.p.p. e della restrizione al sindacato in Cassazione sulle questioni di fatto.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile salvo assenza di colpa; applicata dalla Corte alla ricorrente.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al criterio di valutazione della responsabilità per l'inammissibilità e alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della sanzione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione globale dei fatti: i motivi devono contenere un confronto critico e specifico con la motivazione della decisione impugnata, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Le prove indiziarie, se numerose, coerenti e motivate (sopralluoghi negativi, documentazione omogenea, anomalie nei documenti di trasporto, e-mail contraddittorie per la difesa), possono legittimare l'accertamento del dolo fiscale anche in assenza di prova diretta.
  • Lamentare genericamente il "travisamento della prova" senza indicare punti di contraddizione logica o omissioni specifiche nella motivazione non soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 581 c.p.p.
  • Non tutte le presunzioni fiscali sono inammissibili in sede penale: la differenza principi di diritto sta tra mere presunzioni tributarie invalide e indizi circostanziati valutati secondo art. 192 c.p.p.; occorre mostrare quale tipo di presunzione si contesta.
  • Quando si impugna una decisione basata su indizi è fondamentale illustrare perché ciascun indizio è irrimediabilmente viziato o come i giudici abbiano omesso elementi decisivi prodotti dalla difesa.
  • Ricorsi manifestamente infondati o privi del necessario confronto critico espongono il ricorrente al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.