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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48040/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Lecce del 16/06/2023 che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente emesso dal G.I.P. il 02/05/2023 in relazione al reato di truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni relativo a un importo di € 19.902,32. Il ricorrente deduceva molteplici vizi: mancata considerazione di una memoria difensiva (con la quale si allegava la rinuncia all'acconto e si sosteneva la desistenza volontaria della pratica), carenza o insufficiente motivazione rispetto all'esigenza del periculum in mora ai sensi dell'art. 321 comma 2‑bis c.p.p., motivazione apparente sulla capienza patrimoniale del ricorrente e mancanza di motivazione sulla misura cautelare applicata ai conti correnti non prevista dal provvedimento della Procura Europea. Successivamente la difesa comunicava la revoca del sequestro a seguito del pagamento integrale del debito da parte dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, dato che la Procura Europea aveva revocato il sequestro in seguito al pagamento integrale del debito. Il giudice di legittimità non ha esaminato nel merito le doglianze relative a motivazione e periculum in mora. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse, se interviene dopo la proposizione del ricorso, non comporta la condanna del ricorrente alle spese né l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (richiamo alla Sez. U. n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166 - 01). Sentenza depositata il 09/11/2023.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la compressione e riassunzione dei motivi di ricorso; utilizzata in sede di lettura dei motivi articolati dall'impugnante.

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per censurare la motivazione della decisione impugnata (in particolare l'omesso esame di memorie e l'eventuale motivazione apparente); la Corte non ha statuito sul merito per il difetto sopravvenuto di interesse.

  • art. 321 comma 2‑bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di motivazione sul periculum in mora in sede di applicazione di misure cautelari reali; la Corte non ha esaminato la questione di merito a causa della sopravvenuta revoca del sequestro.

  • art. 640‑bis cod. pen.

    Norma sostanziale contestata (truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni); citata dal ricorrente nell'argomentare l'irritualita della motivazione del periculum ma non oggetto di decisione da parte della Cassazione per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 7 del 25/06/1997 (Rv. 208166 - 01)

    Principio richiamato dalla Corte secondo cui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese o applicazione della sanzione pecuniaria prima della definizione del merito.

Massime di principio

  • Se, prima che la Cassazione decida, viene revocato il provvedimento impugnato (ad es. sequestro revocato per pagamento del debito), il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse e il giudice di legittimità non entrerà nel merito delle censure.
  • La sopravvenuta mancanza di interesse, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, normalmente non comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, secondo consolidata giurisprudenza.
  • Per evitare la perdita di interesse a far valere determinate censure, la difesa dovrebbe tempestivamente chiedere misure provvisorie o provvedimenti restitutori o comunque assicurarsi che le questioni rilevanti siano decise prima che venga meno l'oggetto del ricorso.
  • Quando si censura l'omesso esame di memorie o atti difensivi (ad es. istanze inviate via PEC), è importante documentare chiaramente tempestività e contenuto degli atti e, se possibile, tempestivamente segnalare al giudice il carattere decisivo di tali elementi per impedire che sopravvengano eventi che rendano inutile il gravame.
  • Sul tema della motivazione relativa al periculum in mora nelle misure cautelari reali, in assenza di pronuncia sul merito resta fermo che il giudice è tenuto a motivare l'esigenza cautelare; in casi simili la difesa dovrebbe formulare specifiche richieste istruttorie e sottolineare la necessità di una valutazione puntuale del patrimonio e del concreto rischio di dispersione.

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