Cassazione Civile, Ordinanza n. 03737/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La titolare di una farmacia aveva ottenuto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento di ricette relative alla fornitura di farmaci spedite in un mese determinato, con richiesta anche di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione e il tribunale aveva riconosciuto il credito ma solo con interessi al saggio legale, escludendo quelli moratori speciali. In appello la farmacia sosteneva, tra l'altro, che su qualificazione del rapporto e spettanza degli interessi ex d.lgs. 231/2002 si fosse formato giudicato esterno per effetto di una precedente sentenza, non impugnata, che aveva riconosciuto gli interessi moratori e qualificato il rapporto come transazione commerciale. Denunciava inoltre difetto di motivazione sulla tesi della Corte d'appello secondo cui vi sarebbero stati rapporti autonomi mensili e contestava la mancata valorizzazione della prova del passaggio in giudicato della precedente sentenza, nonché l'erronea esclusione dell'applicabilità del d.lgs. 231/2002 ai rapporti derivanti dalla dispensazione di farmaci da parte di soggetto accreditato con il SSN. Un quinto motivo, relativo alle spese, è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi quattro motivi. Ha affermato che il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione del rapporto giuridico quando essa costituisca antecedente necessario della decisione, e che, in presenza di un credito avente carattere periodico o di un rapporto di durata, occorre verificare se il precedente giudicato copra anche le periodicità successive o solo il periodo già deciso, non potendosi escluderne in astratto l'efficacia senza un'adeguata indagine sulle ragioni e sui principi posti a base della decisione passata in giudicato. Ha inoltre ribadito che la prova del giudicato esterno deve essere data mediante produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria richiesta dall'art. 124 disp. att. c.p.c. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, perché riesamini la questione applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per l'efficacia del giudicato esterno e la preclusione alla riproposizione di questioni già coperte da giudicato
richiamato in relazione al passaggio in giudicato della sentenza precedente
richiamato quale norma sul termine per impugnare e sulla definitività della decisione
invocato per il vizio di motivazione della sentenza d'appello
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione della decisione
richiesto per la prova della formazione del giudicato esterno tramite attestazione di cancelleria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento
richiamato con gli artt. 4 e 5 del decreto per gli interessi moratori nelle transazioni commerciali
richiamato con gli artt. 4 e 5 del decreto per gli interessi moratori nelle transazioni commerciali
invocato per sostenere l'applicabilità della disciplina alle operazioni commerciali anche se derivanti da fonte regolamentare o legislativa
R.D. n. 2440/1923, artt. 16 e 17
richiamati dalla ricorrente nel primo motivo, senza specifica presa di posizione autonoma nella motivazione di accoglimento
Massime di principio
- Il giudicato esterno può riguardare anche la qualificazione giuridica del rapporto, quando essa costituisca antecedente necessario e indispensabile della decisione passata in giudicato.
- Quando il credito ha natura periodica o il rapporto è di durata, il giudicato formatosi su un periodo non esclude automaticamente la contestazione per periodi successivi; occorre verificare se il precedente decisum abbia coperto solo una frazione temporale o anche la disciplina del rapporto nella sua interezza.
- Per opporre validamente il giudicato esterno è necessaria la prova della sua formazione mediante produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria che ne certifichi la non impugnabilità.
- Il giudice di merito non può escludere l'efficacia del giudicato limitandosi ad affermare la diversità delle singole mensilità o dei singoli pagamenti, ma deve motivare in modo specifico sulla natura unitaria o autonoma del rapporto e sul contenuto precettivo della precedente decisione.
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