Cassazione Penale, Sentenza n. 3101/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Civitavecchia per il reato di trasporto di 412 kg di marijuana (artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di elementi probanti della sua consapevolezza rispetto al carico (gli elementi valorizzati sarebbero insufficienti o congetturali); 2) l'imputabilità dell'aggravante "ingente quantità" alla luce della presunta nullità dell'atto di campionatura per violazione dell'art. 87 d.P.R. n. 309/1990, che inciderebbe sull'accertamento del principio attivo e della quantità utile ai fini dell'art. 80, comma 2; 3) la misura custodiale carceraria ritenuta non motivata, posto che il ricorrente è incensurato e avrebbe potuto scontare gli arresti domiciliari in Bulgaria (Stato UE), con adeguata sorveglianza, non sussistendo quindi pericolo di fuga o di reiterazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondate e logiche le valutazioni del Tribunale circa la consapevolezza del ricorrente: l'ingente quantità del carico, la reazione nervosa al controllo e la disponibilità di tre telefoni sono elementi indiziari non illogici e sufficienti, nel quadro cautelare, a sostenere il giudizio di consapevolezza. Quanto all'aggravante dell'ingente quantità, la Corte ha ritenuto che il mero rilievo sulla presunta invalidità della campionatura non escluda, nella fase cautelare, la configurabilità dell'aggravante quando rilevi l'assoluto rilievo ponderale del sequestro. Sulla misura cautelare, la Corte ha confermato che la custodia cautelare in carcere è adeguata e motivata per il pericolo di reiterazione (pericolosità desunta dalla gravità del fatto e dal possibile collegamento con l'ambiente criminale) e per il concreto pericolo di fuga, data la transitoria presenza in Italia e l'assenza di radicamento nel territorio nazionale. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Norma che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; è stata richiamata per definire il reato contestato (trasporto di droga). La Corte non ha messo in dubbio l'impostazione della contestazione penale alla luce degli indizi raccolti.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2
Prevede l'aggravante per l'"ingente quantità". La Corte ha ritenuto che il rilevante peso complessivo del sequestro (412 kg) sia, nella fase cautelare, coerente con la configurabilità dell'aggravante anche se è stata sollevata una questione sulla regolarità della campionatura.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 87
Regola le modalità di campionatura e analisi delle sostanze. Pur riconoscendo che la difesa ha eccepito una violazione di tale norma, la Corte ha ritenuto che eventuali vizi di campionatura non siano tali da escludere, nella fase cautelare e alla luce del peso assoluto della sostanza sequestrata, la valutazione dell'aggravante.
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione. Utilizzata in funzione meramente procedurale nella pronuncia.
Massime di principio
- In sede di riesame cautelare il giudice può fondarsi su una valutazione logico-indiziaria: elementi come l'ingente quantità della sostanza, comportamenti rilevanti al momento del controllo (es. reazioni nervose) e il possesso di più telefoni sono indizi idonei a sostenere la consapevolezza del trasporto illecito.
- L'eventuale vizio formale o sostanziale nella campionatura non necessariamente esclude, nella fase cautelare, la configurabilità dell'aggravante per ingente quantità se il rilievo ponderale complessivo del sequestro è evidente e idoneo a far ritenere l'aggravante allo stato degli atti.
- Le alternative interpretative proposte dalla difesa (letture logiche alternative) non sono sufficienti a prevalere se il giudice ha adottato un percorso motivazionale coerente e non manifestamente illogico; il sindacato del giudice di legittimità sulla logica degli apprezzamenti indiziari è limitato.
- La misura custodiale può essere confermata quando il giudice ritenga concrete esigenze cautelari: gravità del fatto, possibile contiguità con ambienti criminali e mancanza di radicamento nel territorio (transitorietà della presenza) possono giustificare il pericolo di fuga e di reiterazione anche se il soggetto è domiciliato in uno Stato UE.
- Nel valutare la scelta tra carcere e misure meno afflittive (es. arresti domiciliari), rileva la concreta capacità della misura alternativa di interrompere i contatti con l'ambiente criminale; la sola disponibilità di un domicilio all'estero non esclude automaticamente il pericolo di fuga o l'inadeguatezza di misure alternative.
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