Sentenza del 27/02/2015 n. 4055 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originaria riguardava il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sulle domande di rimborso delle maggiori IRPEG e ILOR versate per gli anni 1985, 1986 e 1987, perché la banca aveva incluso tra i componenti positivi di reddito gli interessi maturati sui crediti d’imposta, ritenuti esenti. Dopo la cassazione della precedente decisione e la riassunzione, la CTR aveva riconosciuto il rimborso per il 1985 e il 1986, ma non per il 1987, poiché la rettifica della dichiarazione e la domanda erano state presentate dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina. L’Agenzia ha impugnato la sentenza in Cassazione con tre motivi: ha contestato la tempestività e validità della riassunzione notificata all’Ufficio di Trieste anziché a quello di Udine; ha riproposto la medesima doglianza come vizio processuale; e ha contestato la misura degli interessi riconosciuti sulle somme da rimborsare.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia. I primi due motivi sono stati rigettati: la notifica tempestiva della riassunzione a un diverso ufficio territoriale dell’Agenzia non determina nullità, inesistenza o decadenza, in ragione del carattere unitario dell’Agenzia, dell’effettività della tutela giurisdizionale e della natura impugnatoria del processo tributario. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse: l’Agenzia non aveva indicato quale diverso importo degli interessi sarebbe spettato, mentre la CTR aveva riconosciuto gli interessi nella misura legale senza specificare se facesse riferimento alla disciplina speciale dei rimborsi d’imposta o a quella codicistica. Resta quindi ferma la decisione della CTR: rimborso delle imposte relative al 1985 e al 1986, con interessi, ed esclusione del rimborso per il 1987. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 63
A tale conclusione si giunge sia per il carattere unitario della stessa Agenzia delle entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia, infine, per il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato.
La notifica dell’atto di impugnazione o di riassunzione a un ufficio territoriale diverso da quello competente non rende di per sé inammissibile l’atto, se è stata effettuata tempestivamente presso un ufficio della medesima Agenzia delle Entrate. Rilevano l’unitarietà dell’ente e la necessità di evitare formalismi che comprimano la tutela giurisdizionale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44
Gli interessi sui crediti verso lo Stato, derivanti da rimborsi di tributi, sono assoggettati in considerazione della specialità della materia fiscale ad una disciplina diversa da quella adottata in campo civilistico, con la conseguenza che tale specifica disciplina (nella specie, D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 199 bis) assorbe e sostituisce la seconda, sicchè agli interessi nella misura dalla stessa fissata non sono cumulabili gli interessi legali determinati dall'ordinaria normativa codicistica.
Gli interessi sui rimborsi tributari sono regolati dalla disciplina speciale fiscale, che prevale su quella civilistica e non può essere cumulata con gli interessi legali previsti dal codice. Nel caso concreto, però, la censura dell’Agenzia non è stata esaminata nel merito, perché mancava la quantificazione del diverso importo richiesto e, quindi, la dimostrazione dell’interesse a impugnare.
Massime di principio
- Nel processo tributario, notificare tempestivamente un atto a un diverso ufficio territoriale della stessa Agenzia delle Entrate non comporta automaticamente nullità o decadenza: occorre considerare l’unitarietà dell’Agenzia e l’effettiva possibilità di esercitare la difesa.
- Chi impugna una statuizione sugli interessi deve indicare concretamente quale disciplina ritiene applicabile e quale importo ne deriverebbe; senza la dimostrazione di un pregiudizio economico concreto, il motivo può essere inammissibile per carenza d’interesse.
- Per i rimborsi d’imposta, gli interessi seguono la disciplina speciale tributaria, che prevale su quella civilistica; non si possono sommare gli interessi speciali e quelli legali ordinari.
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