Cassazione Penale, Sentenza n. 11814/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato il sequestro preventivo di 347.240,00 euro. I motivi principali del ricorso erano: (1) violazione di legge e del diritto di difesa per aver il Tribunale fondato il sequestro su un titolo normativo diverso rispetto a quello indicato nel provvedimento del G.i.p. (il ricorrente denunciava la mutazione del titolo da art. 240 cod. pen. a art. 240-bis cod. pen., con contestuale utilizzazione del sequestro come strumento per la cd. "confisca allargata"); (2) difetto di motivazione circa il periculum in mora; (3) difetto di motivazione e omessa valutazione delle deduzioni difensive, in particolare rispetto alla prova della lecita provenienza del denaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo e assorbente motivo. Ha osservato che il Tribunale, nel riesame, ha riformulato il titolo giustificativo del sequestro richiamando la confisca allargata (art. 240-bis) mentre il provvedimento originario del G.i.p. si era basato sui presupposti del sequestro ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2 (sequestro impeditivo e finalizzato alla confisca). La Corte ha ritenuto che tale cambiamento sia incompatibile con il diritto di difesa perché consiste nell'adottare "un diverso provvedimento di sequestro" senza dare al difensore la possibilità di contraddire il nuovo titolo. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Cagliari perché valuti nuovamente la richiesta di riesame attenendosi ai titoli posti a fondamento dal G.i.p.
Norme richiamate
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso
Utilizzato per ricordare i limiti del potere del tribunale del riesame di riformare o integrare la motivazione; la Corte sottolinea che il riesame non può sostanzialmente adottare un diverso provvedimento in danno del diritto al contraddittorio dell'interessato
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza insieme all'art. 309 per i poteri del tribunale nel giudizio di riesame
art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo sulla base di questi commi (sequestro impeditivo e sequestro finalizzato alla confisca); la Corte richiede che il riesame si limiti a valutare il provvedimento nei termini e titoli originari
Norma della cosiddetta "confisca allargata", qualificata dalla Corte come misura di sicurezza patrimoniale con carattere preventivo/dissuasivo; la Corte ha ritenuto illegittimo che il tribunale del riesame ricostruisca il sequestro come funzionale a tale istituto quando il provvedimento genetico non era stato adottato su quel titolo
Richiamata dal ricorrente come titolo originario differente rispetto al successivo richiamo alla confisca allargata; la questione centrale è la mutazione del titolo giustificativo del provvedimento cautelare
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti nella esposizione dei motivi nel ricorso (il ricorrente ha articolato i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione)
Massime di principio
- Il tribunale del riesame non può fondare la conferma del sequestro su un titolo normativo sostanzialmente diverso da quello indicato nel provvedimento impugnato se ciò impedisce al difensore di esercitare compiutamente il diritto di difesa; la riqualificazione sostanziale richiede comunque che il soggetto interessato possa essere messo in condizioni di contestare il nuovo titolo.
- Quando il sequestro ha natura strumentale alla confisca, il giudice che conferma o modifica la misura deve motivare in modo specifico il periculum in mora se invoca l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto al giudizio di merito.
- La deduzione sulla lecita provenienza del denaro è una argomentazione rilevante e deve essere valutata dal giudice del riesame: la mera esclusione formale di una sua rilevanza può costituire omessa valutazione delle difese.
- Esistono casi di riqualificazione ammissibile tra titoli funzionalmente equivalenti (ad es. sequestro finalizzato alla confisca tra commi affini), ma in tali ipotesi permangono obblighi di motivazione sul periculum in mora e di rispetto del contraddittorio.
- In caso di mutamento del titolo posto a base del sequestro, il rimedio corretto è l'annullamento e il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame, consentendo al difensore di tempestivamente articolare le proprie controdeduzioni
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