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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17351/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato del 2 maggio 2024 nei confronti di un imputato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 22, comma 12 e comma 12-bis, lett. a), del d.lgs. 286/1998. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, contestando il trattamento sanzionatorio applicato. In particolare, le doglianze miravano a ottenere una diversa valutazione della pena base e della sua concreta quantificazione, ritenuta eccessiva rispetto ai parametri invocati dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure sul trattamento sanzionatorio. Ha osservato che il giudice di appello aveva richiamato la motivazione di primo grado e aveva valorizzato, ai fini della pena, il numero dei cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno impiegati, il comportamento processuale dell'imputato, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché il fatto che la pena base si discostava di soli quattro mesi dal minimo edittale. Tale valutazione è stata ritenuta logica, coerente e rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito, quindi non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998

    norma incriminatrice richiamata come base del reato contestato; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a prendere atto della contestazione.

  • art. 22, comma 12-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998

    norma incriminatrice richiamata come ulteriore base della contestazione; non viene oggetto di interpretazione specifica, essendo centrale solo ai fini dell'individuazione del titolo di reato.

  • art. 616 c.p.p.

    è richiamato implicitamente nel passaggio sulla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01

    viene richiamata per il principio secondo cui la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla pena, se logica e coerente, non è sindacabile in cassazione.

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601

    richiamata a sostegno dell'affermazione che censure volte a sollecitare una diversa lettura del trattamento sanzionatorio sono inammissibili in cassazione.

  • Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062

    richiamata per il medesimo principio di inammissibilità delle doglianze che chiedono una rivalutazione alternativa del merito.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione dia conto, in modo logico e coerente, dei criteri utilizzati.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio già compiuta dai giudici di merito.
  • Il giudice può valorizzare, ai fini della commisurazione della pena, sia elementi aggravanti di fatto sia elementi favorevoli all'imputato, come l'incensuratezza, la collaborazione processuale e il riconoscimento delle attenuanti generiche, purché la motivazione complessiva risulti coerente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'imputato è condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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