Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17664/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La creditrice aveva chiesto l'ammissione al passivo per il corrispettivo maturato in virtù di un contratto di appalto, per un importo di euro 276.843,98, chiedendo anche il riconoscimento della prededuzione. Il commissario liquidatore aveva ammesso il credito ma senza prededuzione. L'opposizione allo stato passivo è stata rigettata dal Tribunale di Reggio Emilia, che ha escluso la prededuzione ritenendo insussistente la consecuzione tra le procedure concorsuali: ha considerato irrilevanti, perché non concorsuali, gli accordi di ristrutturazione stipulati nel biennio precedente; ha poi limitato la verifica della consecuzione alle due domande di concordato preventivo con riserva, escludendo però la continuità rispetto alle procedure minori per mancata prova di indici sintomatici dell'identità della crisi nel periodo 2013-2015. Con il ricorso per cassazione la società creditrice ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 182-bis l. fall., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso la natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura investiva solo uno dei due profili su cui il Tribunale aveva fondato il rigetto della prededuzione: la ricorrente contestava soltanto l'affermazione sulla non concorsualità degli accordi di ristrutturazione, ma non aggrediva la ratio decidendi completa, che comprendeva anche l'autonoma esclusione in fatto della consecuzione tra le due procedure di concordato preventivo per difetto di prova della continuità della crisi. La Corte ha comunque corretto la motivazione del decreto, affermando che gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. appartengono agli istituti del diritto concorsuale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In cassazione il motivo è inammissibile se colpisce solo una delle rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione impugnata, lasciando intatta un'altra ratio idonea da sola a sorreggerla.
  • La censura deve investire l'intera motivazione decisoria e non un solo profilo argomentativo, quando il provvedimento si fonda su una pluralità di rationes indipendenti.
  • Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. appartengono al diritto concorsuale, anche in ragione dei controlli, della pubblicità, dell'omologazione e degli effetti protettivi e di esenzione dalla revocabilità previsti dalla disciplina.
  • La corretta qualificazione concorsuale di un istituto non basta, da sola, a fondare la prededuzione se il giudice di merito ha negato anche in fatto la consecuzione tra procedure per difetto di prova della continuità della crisi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.