Cassazione Civile, Ordinanza n. 17664/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La creditrice aveva chiesto l'ammissione al passivo per il corrispettivo maturato in virtù di un contratto di appalto, per un importo di euro 276.843,98, chiedendo anche il riconoscimento della prededuzione. Il commissario liquidatore aveva ammesso il credito ma senza prededuzione. L'opposizione allo stato passivo è stata rigettata dal Tribunale di Reggio Emilia, che ha escluso la prededuzione ritenendo insussistente la consecuzione tra le procedure concorsuali: ha considerato irrilevanti, perché non concorsuali, gli accordi di ristrutturazione stipulati nel biennio precedente; ha poi limitato la verifica della consecuzione alle due domande di concordato preventivo con riserva, escludendo però la continuità rispetto alle procedure minori per mancata prova di indici sintomatici dell'identità della crisi nel periodo 2013-2015. Con il ricorso per cassazione la società creditrice ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 182-bis l. fall., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso la natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura investiva solo uno dei due profili su cui il Tribunale aveva fondato il rigetto della prededuzione: la ricorrente contestava soltanto l'affermazione sulla non concorsualità degli accordi di ristrutturazione, ma non aggrediva la ratio decidendi completa, che comprendeva anche l'autonoma esclusione in fatto della consecuzione tra le due procedure di concordato preventivo per difetto di prova della continuità della crisi. La Corte ha comunque corretto la motivazione del decreto, affermando che gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. appartengono agli istituti del diritto concorsuale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
La Corte afferma che l'accordo di ristrutturazione dei debiti rientra tra gli istituti del diritto concorsuale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile se colpisce solo una delle rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione impugnata, lasciando intatta un'altra ratio idonea da sola a sorreggerla.
- La censura deve investire l'intera motivazione decisoria e non un solo profilo argomentativo, quando il provvedimento si fonda su una pluralità di rationes indipendenti.
- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. appartengono al diritto concorsuale, anche in ragione dei controlli, della pubblicità, dell'omologazione e degli effetti protettivi e di esenzione dalla revocabilità previsti dalla disciplina.
- La corretta qualificazione concorsuale di un istituto non basta, da sola, a fondare la prededuzione se il giudice di merito ha negato anche in fatto la consecuzione tra procedure per difetto di prova della continuità della crisi.
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