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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41354/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Ferlotti per partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per avere procurato telefoni a detenuti al fine di agevolare l'associazione (capo relativo all'accesso indebito a dispositivi di comunicazione). Il ricorrente denunciava carenza e illogicità della motivazione circa la partecipazione al sodalizio, errata applicazione dell'art. 416-bis, e sosteneva che le conversazioni intercettate e gli aiuti economici al detenuto fossero rapporti personali e non atti di intraneità al clan.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per mancata contestazione puntuale della pluralità di elementi indiziari su cui si fonda l'ordinanza impugnata. Il Collegio ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame, che ha valutato in modo unitario le risultanze delle dichiarazioni dei collaboratori, delle intercettazioni e degli atti giudiziari, individuando elementi convergenti riconducibili alla partecipazione di Ferlotti al sodalizio. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; dispiegati gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che sanziona l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali (attività estorsive, spaccio, rendicontazione dei profitti e subordinazione al vertice) fossero sintomatici di intraneità al sodalizio e giustificassero la misura cautelare.

  • art. 416-bis, comma 1 (e art. 416-bis.1) cod. pen.

    Richiamata l'aggravante relativa all'agevolazione dell'associazione mediante forniture di telefoni ai detenuti; il Tribunale ha ritenuto l'episodio particolarmente significativo e strumentale al mantenimento dei contatti e del controllo esterno da parte dei vertici detenuti.

  • art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato nei termini della disciplina delle misure cautelari: per l'adozione della misura cautelare è sufficiente il giudizio di gravità indiziaria, che non richiede lo stesso livello di precisione e concordanza degli indizi richiesto per la condanna in sede di merito.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sul grado di valutazione degli indizi per il giudizio di merito; la Corte ha evidenziato la differenza fra gli standard di prova cautelare e quelli richiesti per la condanna, pur rilevando che l'ordinanza impugnata rendeva comunque conto di elementi precisi e convergenti.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con legge 18/12/2020, n. 176)

    Normativa invocata dal P.G. per eccepire l'inammissibilità del ricorso per mancata richiesta tempestiva di trattazione orale; il Collegio non ha fondato la decisione su tale vizio ma ha comunque richiamato il profilo procedurale nella discussione.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (modificato)

    Riferimento alla disciplina transitoria sull'applicabilità delle regole processuali alle impugnazioni proposte entro il termine indicato; citata a supporto della considerazione procedurale del P.G.

  • art. 5-duodecies, d.l. n. 162/2022 (conv. legge n.199/2022)

    Norma citata nel contesto delle modifiche procedurali e della decorrenza delle disposizioni transitorie applicabili all'impugnazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla conferma della misura cautelare, disposti dalla Corte al termine del provvedimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Riferimento per la valutazione delle condizioni che consentono l'esonero dal pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che le condizioni per l'esonero non ricorressero e ha quindi condannato il ricorrente al pagamento.

Massime di principio

  • In impugnazioni contro misure cautelari per associazione mafiosa è necessario contestare in modo specifico e puntuale ciascun elemento indiziario: attacchi generici alla motivazione sono spesso dichiarati inammissibili.
  • Per le misure cautelari il requisito dei "gravi indizi" richiede un grado di probabilità qualificata, ma non gli stessi criteri di precisione e concordanza richiesti per la condanna in giudizio; ciò non esclude che il giudice di riesame debba motivare l'unitarietà e la congruità degli indizi.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se corroborate da risultanze intercettive e da provvedimenti giudiziari, assumono forte valore indiziario e possono consolidare la sussistenza della gravità indiziaria.
  • La mera proposta di una lettura alternativa delle intercettazioni, senza confutare concretamente gli altri elementi a carico, è insufficiente in sede di legittimità; l'interpretazione delle intercettazioni è questione in gran parte rimessa al giudice di merito.
  • Atti materiali quali il procurare mezzi di comunicazione a detenuti o la rendicontazione dei proventi illeciti possono essere valutati come apporto strumentale all'associazione se inseriti in un contesto indiziario più ampio.
  • Per evitare condanne per spese e somme a favore della Cassa delle ammende occorre dimostrare le condizioni che esonerano dal pagamento secondo la giurisprudenza costituzionale; eccezioni procedurali non rilevano se il ricorso è comunque generico.

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