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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27101/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa, deducendo con i primi tre motivi vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'asserita insussistenza dell'ingiusto profitto e degli artifici e raggiri necessari per integrare il reato di cui all'art. 640 c.p. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la valutazione probatoria fosse erronea e sollecitando una diversa ricostruzione dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero non specifici e meramente reiterativi delle censure già respinte in appello, privi di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva invece ritenuto integrati gli elementi costitutivi della truffa. Il quarto motivo è stato reputato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e a una ricostruzione dei fatti preclusa al giudice di legittimità. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice del delitto di truffa, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto già accertati in fatto gli elementi dell'ingiusto profitto e degli artifici o raggiri

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato quale base della declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità del ricorso

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato come parametro di censura sulla valutazione della prova, ma ritenuto non sindacabile in cassazione quando la doglianza mira a una rivalutazione dei fatti

  • art. 616 c.p.p.

    norma implicita nel capo della decisione che dispone la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione del vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione del fatto, attività riservate in via esclusiva al giudice di merito.
  • La censura ex art. 192 c.p.p. è inammissibile in cassazione se mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, in assenza di vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario un effettivo confronto critico con le ragioni poste a base della decisione impugnata; in difetto, il motivo è soltanto apparente.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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