Cassazione Civile, Ordinanza n. 33915/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta in primo grado dall'avvocata ricorrente, che il Tribunale di Firenze ha dichiarato nulla per assoluta incomprensibilità dell'atto introduttivo. La decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Firenze, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per analoghe ragioni. La stessa parte ha poi proposto ricorso per cassazione personalmente, invocando il diritto di azione di cui all'art. 24 Cost. per sostenere che tale diritto impedirebbe limitazioni legislative al patrocinio. Nel giudizio di legittimità l'intimata si è limitata a depositare un atto di costituzione senza proporre tempestivo controricorso. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il ricorso inammissibile perché sottoscritto personalmente dalla parte e non da un avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, requisito imposto dagli artt. 82, comma 3, e 365 c.p.c. nonché dall'art. 66, comma 3, R.D. n. 37 del 1934. Ha quindi respinto l'argomento costituzionale e convenzionale sollevato dalla ricorrente, richiamando anche precedenti conformi che escludono incidenza delle norme internazionali sul patrocinio nel processo civile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto non superabile il difetto di legittimazione tecnica della ricorrente, non abilitata al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e perciò non legittimata ad esercitare il patrocinio in proprio davanti alla Corte di cassazione. Non sono state poste spese processuali per la mancata rituale costituzione della controparte, ma la ricorrente è stata condannata, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di Euro 5.000,00 alla Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
consente il patrocinio in proprio solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale, che nel giudizio di cassazione richiede comunque l'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
disciplina il procedimento camerale e la proposta di definizione accelerata del ricorso.
regola la trattazione camerale del ricorso e la riserva di decisione da parte del collegio.
art. 24, comma 1, Cost.
il diritto di azione non elimina i requisiti legali di patrocinio tecnico nel giudizio di cassazione.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da avvocato munito di procura speciale, non dalla parte personalmente.
impone, a pena di inammissibilità, il patrocinio tecnico nel ricorso per cassazione.
art. 66, comma 3, R.D. n. 37 del 1934
richiede l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
art. 14, comma 3, lett. d), Patto internazionale sui diritti civili e politici
non incide sul patrocinio civile davanti alla Corte di cassazione.
art. 6, comma 3, lett. c), Convenzione europea dei diritti dell'uomo
la garanzia convenzionale richiamata riguarda il processo penale e non modifica la disciplina del patrocinio nel processo civile.
consente la condanna al pagamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende in presenza di inammissibilità e comportamento processuale ritenuto reiteratamente non conforme alla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere proposto con ministero di un avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; il patrocinio personale dell'avvocato non sostituisce tale requisito quando non sia dimostrata l'abilitazione speciale.
- La mancanza della qualificazione professionale richiesta dalla legge integra un vizio originario e autonomamente ostativo all'esame dei motivi, determinando l'inammissibilità del ricorso.
- Il diritto di azione e di difesa, pur avente rilievo costituzionale, non elimina i requisiti di forma e di capacità tecnica previsti dal codice di rito per l'accesso al giudizio di legittimità.
- Le norme internazionali richiamate in tema di difesa tecnica non incidono sul processo civile di cassazione se riferite al diverso contesto del processo penale.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte può disporre la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. e dichiarare i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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