Cassazione Penale, Sentenza n. 43903/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione proposta dal difensore di Scarano con i seguenti motivi principali: (i) errata interpretazione e applicazione dell'art. 646 c.p. (afferente all'altruità della cosa/denaro) e travisamento del fatto, sostenendo che il mancato pagamento derivava da un mero inadempimento contrattuale e non da appropriazione indebita; (ii) censura sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale (sostentando l'assenza di adeguata verifica delle capacità economiche dell'imputato); (iii) doglianze di illogicità e omessa motivazione sulle condizioni economiche del reo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere articolato su censure manifestamente infondate o non consentite. Ha confermato il quadro fattuale e giuridico delineato dai giudici di merito: Scarano riconosciuto responsabile di appropriazione indebita aggravata per l'appropriazione di Euro 5.640 e di prodotti farmaceutici per Euro 6.679,50; i giudici di merito hanno correttamente distinto tra la prima fase (rapporto di agenzia, dove il mancato pagamento costituiva inadempimento civilistico) e la seconda fase (rapporti in cui Scarano aveva la disponibilità dei beni in qualità di procacciatore e non ha rendicontato gli incassi), limitando la responsabilità penale alla seconda fase. Quanto alla sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto legittima la subordinazione al pagamento della provvisionale, richiamando l'orientamento secondo cui il giudice di cognizione non è tenuto a un accertamento preventivo assoluto della capacità economica dell'imputato salvo che dagli atti emergano elementi che impongano un apprezzamento motivato. Per l'inammissibilità del ricorso il condannato è stato altresì condannato alle spese e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
Il reato richiede l'altruità della cosa e la disponibilità indebitamente trattenuta: i giudici hanno applicato la norma distinguendo le diverse fasi contrattuali (agenzia vs procacciamento) e ritenendo sussistente il reato solo quando l'imputato aveva la disponibilità dei beni in qualità di procacciatore e non ha rendicontato.
art. 61 n. 11 cod. pen. (circostanza aggravante)
Richiamata come circostanza aggravante nella qualificazione del reato.
art. 616 cod. proc. pen. (spese e contributo alla Cassa delle Ammende)
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione (varie sezioni, es. Sez.2 n.6690/2012; Sez.4 n.4626/2019; Sez.5 n.12614/2015; Sez.6 n.46959/2021 ecc.)
Richiamati precedenti secondo cui: (a) integra appropriazione indebita la trattenuta di cose ricevute per un rapporto contrattuale quando non rendicontate oltre il termine; (b) sul punto della sospensione condizionale subordinata al risarcimento, il giudice di merito non è sempre obbligato a preventivo accertamento della capacità economica dell'imputato, salvo che dagli atti emergano elementi che impongano un apprezzamento motivato.
Massime di principio
- In tema di appropriazione indebita occorre valutare la natura del rapporto contrattuale: quando la cosa diventa di proprietà dell'agente il mancato pagamento può costituire mero inadempimento civilistico, mentre quando l'agente ha solo la disponibilità (es. procacciatore) la mancata rendicontazione può integrare appropriazione indebita.
- Le censure di 'travisamento del fatto' in Cassazione sono inammissibili se la ricostruzione dei fatti è stata già valutata congruamente e in modo conforme dai giudici di merito; la suprema Corte non è sede di primo sindacato sulla valutazione probatoria adeguatamente motivata.
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale è ammissibile; il giudice di cognizione non è sempre tenuto a un accertamento exhaustivo delle condizioni economiche dell'imputato, salvo che dagli atti emergano elementi idonei a mettere in dubbio la capacità di adempiere, nel qual caso va dato un apprezzamento motivato.
- Se il giudice di merito affronta e confuta puntualmente le censure in fatto e in diritto, la Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre ragionamenti già esaminati.
- La condanna per inammissibilità comporta l'addebito delle spese e, ricorrendone i presupposti, il versamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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