Cassazione Penale, Ordinanza n. 02942/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Modena che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di 6 mesi di reclusione per i delitti di evasione e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 545-bis c.p.p., lamentando il mancato avviso circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con pene sostitutive ai sensi degli artt. 55 e ss. della legge n. 689 del 1981. La Corte ha però rilevato che tale doglianza è inammissibile, perché il ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso solo nei limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., mentre l'art. 545-bis, comma 1, c.p.p. si applica al solo giudizio ordinario e non al patteggiamento, nel quale la sostituzione della pena può essere disposta dal giudice solo se già oggetto dell'accordo tra le parti.
Norme richiamate
disciplina il patteggiamento; la sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
ritenuto applicabile al solo giudizio ordinario, non alla sentenza di patteggiamento.
indica i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
artt. 55 e ss. legge n. 689 del 1981
richiamati per le pene sostitutive della pena detentiva.
richiamato quale norma sulle pene sostitutive applicabili nel patteggiamento solo se previste nell'accordo.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
richiamato in tema di pene sostitutive, applicabili nel patteggiamento solo se oggetto dell'accordo.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è proponibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili censure estranee a tale perimetro.
- L'art. 545-bis c.p.p. sulla sostituzione della pena detentiva si applica al giudizio ordinario e non al patteggiamento, poiché nel rito ex art. 444 c.p.p. l'eventuale sostituzione della pena deve essere già compresa nell'accordo tra le parti.
- Nel patteggiamento il giudice può applicare pene sostitutive solo se la relativa previsione è stata oggetto dell'intesa negoziale; in mancanza, la doglianza sul mancato avviso ex art. 545-bis è inammissibile.
- Quando il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento introduce un motivo non consentito, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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