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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35355/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune ha impugnato il lodo arbitrale e la successiva sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato l'impugnazione. Le censure principali riguardavano: incompatibilità/ricusazione di un arbitro (scoperta dopo la sottoscrizione del lodo); nullità del lodo per violazione di norme di diritto relative alla determinazione e quantificazione del valore industriale residuo degli impianti (V.I.R.) e dei contributi per allacciamenti/estensioni; difetto o insufficienza di motivazione del lodo; questioni di decorrenza dei termini e di applicabilità delle norme sopravvenute che ammettono l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto (norme transitorie e di diritto intertemporale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune per inammissibilità o infondatezza delle censure. Ha ritenuto che molte questioni erano state sollevate tardivamente o configuravano in realtà contestazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità; ha confermato l'applicabilità delle norme processuali e transitorie invocate dalla Corte d'appello (es.: regime dell'art. 829 c.p.c. e norme transitorie) e ha rilevato che il collegio arbitrale era costituito anteriormente all'entrata in vigore di alcune disposizioni sopravvenute che il Comune invocava. Di conseguenza è stata confermata la statuizione di merito contenuta nel lodo (importi riconosciuti a Italgas) e la sentenza di secondo grado; il Comune è stato condannato alle spese di giudizio in Cassazione (liquidate in euro 13.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge) e agli ulteriori oneri previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • R.D. n. 2578/1925, art. 24

    La quantificazione delle voci di indennizzo (valore industriale residuo, contributi per allacciamenti/estensioni, lucro cessante, equo indennizzo) è stata operata dagli arbitri richiamando le lett. a), b) e c) dell'art. 24; la Corte ha ritenuto che tali valutazioni di merito non fossero sindacabili in Cassazione se non per profili di diritto chiaramente dedotti e non trasformabili in rivalutazione dei fatti.

  • art. 815 c.p.c.

    Termini perentori per la proposizione dell'istanza di ricusazione dell'arbitro; la Corte ha richiamato la regola secondo cui la ricusazione va fatta entro 10 giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza e che la conoscenza sopravvenuta di incompatibilità deve essere fatta valere entro tali termini, salvo casi di incapacità assoluta.

  • art. 829 c.p.c.

    Regime dell'impugnazione del lodo per motivi di diritto: la riforma e le disposizioni transitorie determinano l'ammissibilità dell'impugnazione per violazione di norme di diritto inerenti al merito solo nei casi previsti dalla legge o se espressamente convenuto dalle parti; la Corte ha confermato che nel caso concreto le parti non avevano autorizzato l'impugnazione per motivi di diritto.

  • art. 827 c.p.c.

    Richiamato come limite convenzionale all'impugnabilità indicata nel compromesso; la clausola compromissoria richiedeva che il lodo fosse impugnabile nei casi e con i mezzi previsti dall'art. 827 e ciò ha inciso sul sindacato di merito ammesso.

  • art. 812 c.p.c.

    Elencazione tassativa delle ipotesi di incapacità ad essere arbitro; la Corte ha ritenuto che la ricusazione tardiva per incompatibilità, se non costituisce incapacità assoluta, non eredita automatica nullità impugnabile in sede di legittimità.

  • art. 241, D.lgs. n. 163/2006 (commi 9, 10 e 15-bis)

    «Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale».

    La norma che introduce l'impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto è soggetta a condizioni temporali e transitorie; la Corte ha ritenuto che la disposizione (comma 15-bis) non si applicasse al caso perché il collegio arbitrale era già costituito alla data di entrata in vigore del decreto che l'aveva introdotta.

  • D.lgs. n. 40/2006, art. 24 e art. 27 (disposizioni transitorie)

    La riforma dell'art. 829 c.p.c. del 2006 e le disposizioni transitorie determinano l'applicabilità temporale della nuova disciplina: la legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato rileva per definire l'ammissibilità dell'impugnazione per violazione di norme di diritto.

  • D.lgs. n. 53/2010, art. 5 (modifiche al D.lgs. 163/2006)

    Ha introdotto il comma 15-bis all'art. 241; la Corte ha applicato le regole di non retroattività e le eccezioni previste per collegi già costituiti.

  • Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (art. 48 / art. 38 nella sentenza)

    Ha ampliato l'impugnabilità dei lodi arbitrali nelle controversie relative a lavori pubblici, forniture e servizi anche per violazione delle regole di diritto, ma con applicazione limitata ai giudizi arbitrali per i quali non fosse scaduto il termine per proporre impugnazione alla data di entrata in vigore. Nel caso esaminato i termini erano già scaduti.

  • Codice Deontologico Professionale, art. 44

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura di incompatibilità dell'arbitro (per aver difeso la stessa società in precedenti giudizi); la Corte ha evidenziato che eventuali questioni deontologiche non determinano automaticamente la nullità del lodo se non rientrano nelle ipotesi tassative di incapacità.

  • Codice Civile, artt. 1362, 1363, 1371 (interpretazione del contratto)

    Richiamati dal Comune in tema di interpretazione del compromesso arbitrale e della volontà delle parti; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione della clausola compromissoria fosse corretta dai giudici di merito e sottratta al sindacato di legittimità salvo vizio di legge chiaro.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato rispetto al vizio di 'denegata giustizia' per presunta omissione di decisione su censure; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché molte censure erano assorbite o inammissibili per ragioni di impugnabilità.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito di motivazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui il difetto di motivazione sussiste solo se la motivazione manca del tutto o è talmente carente da non consentire la comprensione della ratio decidendi.

  • Convenzione del 7 giugno 2000 (art. 1, lett. h)

    Richiamata in relazione all'obbligo del Comune di restituire un contributo quantificato nel lodo; la Corte ha confermato l'operato arbitrale che aveva valutato tale posizione contrattuale.

Massime di principio

  • La ricusazione dell'arbitro deve essere proposta tempestivamente (di regola entro 10 giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza): la conoscenza successiva alla decisione, salvo incapacità assoluta, difficilmente giustifica la nullità del lodo.
  • L'impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto inerenti al merito è regolata da norme transitorie: occorre verificare la data di stipulazione della clausola compromissoria e della domanda di arbitrato per capire quale versione di legge si applica.
  • Norme sopravvenute che ampliano l'impugnabilità del lodo possono trovare applicazione solo in presenza delle condizioni temporali previste (es.: termini non ancora scaduti; collegio non già costituito secondo le eccezioni previste).
  • Le doglianze che in realtà consistono in una rivalutazione dei fatti o del merito non sono ammesse in sede di legittimità: l'oggetto del ricorso per cassazione deve invocare contrasti di diritto o vizi formali/di motivazione strutturali e autosufficienti.
  • Il difetto di motivazione come motivo di annullamento del lodo richiede che la motivazione sia del tutto mancante o talmente carente da rendere impossibile comprendere la ratio decidendi; semplici critiche all'apprezzamento delle prove o alla valutazione tecnica sono inadeguate.
  • In materia di arbitrato nelle controversie su lavori pubblici/forniture/servizi, prestare attenzione ai decreti-legge e alle conversioni che possono modificare i termini e i rimedi disponibili: la loro applicabilità dipende da specifiche regole di diritto intertemporale.

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