Cassazione Penale, Ordinanza n. 38920/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale, su richiesta concorde delle parti ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di sei mesi di reclusione e 300 euro di multa per un furto aggravato. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: a) vizio di motivazione per il mancato rilievo dell'eventuale insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; b) carenza di motivazione sulla fondatezza dell'impianto accusatorio, ritenuto fondato solo sulle indagini di polizia giudiziaria; c) omessa valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., in punto di determinazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto fuori dei casi consentiti contro una sentenza di patteggiamento. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure sull'omesso rilievo ex art. 129 c.p.p. e sulla motivazione relativa alla quantificazione della pena, ove non si deduca l'illegalità del trattamento sanzionatorio, non rientrano in tali ipotesi. La Corte ha quindi pronunciato ordinanza de plano di inammissibilità e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 4.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
richiesta concorde delle parti per l'applicazione della pena; la sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento.
cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
la sua omessa valutazione non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, se non nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
la doglianza sulla pena non è ammissibile quando non si deduca l'illegalità della pena stessa.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
l'inammissibilità deve essere dichiarata con ordinanza de plano
l'inammissibilità del ricorso, nei casi previsti, può essere dichiarata senza procedimento camerale ordinario.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento [...] alla Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la doglianza rientri in uno dei motivi tipizzati dalla legge.
- Le censure sulla motivazione relativa alla quantificazione della pena sono inammissibili se non si allega l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- L'inammissibilità del ricorso proposto contro una sentenza di patteggiamento fuori dei casi consentiti può essere dichiarata de plano con ordinanza, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende.
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