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Sentenza

Sentenza del 29/07/2015 n. 16015 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'avviso di recupero d'imposta con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato un credito d'imposta utilizzato in compensazione nel 2002, ritenendo illegittima tale fruizione dopo la sospensione prevista dal D.L. n. 253 del 2002. Deduceva violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, del D.L. n. 253 del 2002, della L. n. 289 del 2002, art. 62, nonché dello Statuto del contribuente e dei principi di irretroattività, sostenendo che i crediti maturati anteriormente all'8 luglio 2002 potessero comunque essere compensati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il recupero del credito d'imposta utilizzato in compensazione durante il periodo di sospensione, precisando che la sospensione decorreva dal 13 novembre 2002 e non aveva natura retroattiva. L'abrogazione successiva del decreto-legge non convertito faceva salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza. Lo Statuto del contribuente costituisce un criterio interpretativo, ma non prevale sulla legge ordinaria e non consente di disapplicare una norma successiva incompatibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 8

    Prevedeva agevolazioni, mediante credito d'imposta, per le imprese che realizzavano investimenti in aree svantaggiate.

  • Decreto-legge n. 253 del 2002, artt. 1 e 2

    Ha sospeso l'utilizzo del credito d'imposta a decorrere dal 13 novembre 2002, durante il periodo della sua efficacia provvisoria.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 62, comma 7

    Ha abrogato le disposizioni del D.L. n. 253 del 2002 prima della conversione, facendo tuttavia salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 3, 11 e 12

    Lo Statuto dei diritti del contribuente orienta l'interpretazione delle norme tributarie, ma non ha rango superiore alla legge ordinaria e non può impedire l'applicazione di una successiva disposizione legislativa incompatibile.

  • Articolo 11 delle preleggi

    Esprime il principio generale di irretroattività della legge; nel caso concreto la Corte ha escluso la retroattività perché la sospensione operava solo dal 13 novembre 2002.

  • Articolo 12 delle preleggi

    Rileva ai fini dell'interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni applicabili.

Massime di principio

  • Quando una norma sospende un'agevolazione fiscale a decorrere da una data precisa, gli utilizzi effettuati dopo tale data possono essere recuperati dall'Amministrazione, anche se il credito era maturato anteriormente.
  • L'abrogazione o la mancata conversione di un decreto-legge non elimina necessariamente gli effetti già prodotti durante il periodo di vigenza: occorre verificare le eventuali clausole che fanno salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti.
  • Il principio di irretroattività non è violato se la norma incide solo su utilizzi o comportamenti successivi alla sua entrata in vigore, anche quando il diritto o il credito fiscale si sia formato in precedenza.
  • Lo Statuto del contribuente costituisce un importante criterio interpretativo, ma non prevale sulle leggi ordinarie e non consente, di regola, di disapplicare una norma fiscale successiva incompatibile.
  • In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra maturazione del credito, disponibilità del credito e momento della sua effettiva utilizzazione in compensazione.

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