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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34005/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina che ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. Due motivi: (1) violazione di norme processuali e costituzionali per pretesa impossibilità di procedere per lo stesso fatto già giudicato (consunzione/doppia iscrizione/precedente condanna definitiva per fatti ritenuti identici), richiamando anche la pronuncia delle Sezioni Unite n. 34655/2005; (2) violazione di norme sul procedimento cautelare per non avere il Tribunale disposto la scarcerazione sulla base della disciplina delle "contestazioni a catena" (chain charging), con richiamo a garanzie costituzionali e convenzionali (art. 13 Cost., art. 5 CEDU).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il vizio perché dall'ordinanza impugnata risultano fatti diversi rispetto al precedente procedimento per il quale Bonanno era già stato condannato; il ricorrente non ha provato in modo documentato l'identità dei fatti, rendendo la censura autosufficiente. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità: in appello cautelare la cognizione è devolutiva e limitata ai motivi sottoposti al giudice di primo grado, pertanto le "contestazioni a catena" non potevano essere dedotte per la prima volta in sede d'appello. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e remissione alla cancelleria per gli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che disciplina i delitti relativi alle sostanze stupefacenti, i reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma relativa a particolari fattispecie aggravate in materia di stupefacenti richiamata nel capo di imputazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, utilizzata come riferimento per la valutazione delle censure

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma procedurale rilevante ai fini delle impugnazioni e della loro forma/sostanza

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo sulla procedura cautelare e sulle impugnazioni dei provvedimenti cautelari

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel quadro delle impugnazioni (contesto procedurale)

  • art. 109 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione di coordinamento applicata nell'analisi delle impugnazioni

  • art. 112 Cost.

    Richiamata dal ricorrente in tema di attribuzione dei poteri del Pubblico Ministero e limiti di azione; la Corte non ha ritenuto fondata la relativa doglianza

  • Sez. U., n. 34655 del 2005

    Giurisprudenza richiamata dal ricorrente in tema di consunzione o limiti della perseguibilità per medesimi fatti; la Corte ha ritenuto che il richiamo non fosse sufficiente senza prova dell'identità fattuale

  • artt. 297 comma 3 e 303 cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento cautelare e sui limiti delle deduzioni in grado di appello; richiamate nella censura poi ritenuta inammissibile

  • art. 13 Cost.

    Libertà personale: evocata dal ricorrente a fondamento della richiesta di scarcerazione, ma la questione non è stata valutata per mancata deduzione al giudice a quo

  • art. 5 CEDU

    Tutela della libertà e della sicurezza: richiamata dal ricorrente ma non valutabile in appello cautelare per le ragioni di devoluzione

  • Sez. 3, n. 30483 del 28.5.2015 (Loffredo e altro)

    Giurisprudenza che afferma il principio secondo cui l'appello cautelare è devolutivo e non consente di sollevare questioni non dedotte al giudice di primo grado; principio applicato dalla Corte per dichiarare inammissibile il secondo motivo

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione riferita agli adempimenti a carico della cancelleria dopo la pronuncia; disposta la trasmissione per i relativi adempimenti

Massime di principio

  • Per contestare la prosecuzione della misura cautelare invocando la preclusione per fatti già giudicati (consunzione/doppia iscrizione) è necessario provare documentatamente l'identità sostanziale dei fatti: mere affermazioni generiche sono insufficienti.
  • In appello cautelare la cognizione del giudice è devolutiva e limitata ai motivi precedentemente sollevati al giudice di primo grado: questioni nuove non possono essere introdotte in appello.
  • Le "contestazioni a catena" (o problematiche similari relative alla pluralità di contestazioni) devono essere sollevate e documentate già davanti al Gip per poter essere valutate in sede di appello cautelare.
  • La mancata prova documentale dell'identità dei fatti tra procedimenti impedisce efficaci eccezioni di doppia perseguibilità o di riutilizzo della precedente sentenza a favore della scarcerazione.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali; è opportuno valutare preventivamente la fondatezza probatoria delle censure prima di proporre ricorso in cassazione.

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