Cassazione Civile, Ordinanza n. 25785/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'agente della riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che, accogliendo l'appello della contribuente, aveva annullato un atto di intimazione di pagamento ritenendo nulla la notificazione della cartella presupposta. Il ricorso era affidato a due motivi: con il primo si deduceva violazione dell'art. 143 c.p.c. in relazione alla disciplina della notificazione; con il secondo si denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c., ma nel testo non sono specificati ulteriormente i profili concreti delle censure. La Corte rileva inoltre che il ricorso non rispettava i requisiti di chiarezza e sinteticità richiesti dall'art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., e che conteneva anche questioni nuove, non esaminabili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'agente della riscossione. Ha ritenuto che l'atto introduttivo non fosse redatto in modo conforme ai requisiti di chiarezza e sinteticità imposti per il ricorso per cassazione, con conseguente pregiudizio dell'intellegibilità delle questioni e delle censure; ha inoltre osservato che erano state prospettate questioni nuove, precluse al giudizio di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della prima censura del ricorso, in tema di notificazione.
Richiamato come parametro della seconda censura del ricorso, ma senza che il contenuto specifico della violazione sia sviluppato nel testo.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e sintetico i fatti e i motivi di censura; la sua inosservanza rende il ricorso inammissibile.
Le ragioni di critica devono essere formulate nell'ambito dei vizi di ricorso previsti da questa norma.
art. 24 Cost.
La chiarezza del ricorso è collegata all'effettiva tutela del diritto di difesa.
art. 111, comma 2, Cost.
La Corte richiama il principio del giusto processo come parametro costituzionale del dovere di chiarezza e sinteticità.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale del giusto processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Norma richiamata per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve offrire una rappresentazione chiara, sintetica e completa della vicenda e delle censure, selezionando i fatti e i profili di diritto realmente decisivi; la loro omissione o confusione può determinare l'inammissibilità.
- La violazione del dovere di chiarezza e sinteticità, quando rende oscure le questioni dedotte e non consente di comprendere le critiche alla sentenza impugnata, integra un vizio processuale che preclude l'esame del merito.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle già trattate nei gradi di merito o comunque ammissibili secondo i limiti del giudizio di cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e può determinare l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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