Cassazione Civile, Ordinanza n. 14027/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un atto notarile del 25 ottobre 2017, qualificato dall'Ufficio come mera divisione a seguito di un'operazione di assegnazione e stralcio di beni comuni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato solo parzialmente accolto; l'Ufficio aveva proposto appello, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha confermato la decisione. La Corte d'appello ha ritenuto che il contribuente, già nel ricorso introduttivo, avesse contestato l'illegittimità della sanzione irrogata richiamando l'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997, e ha quindi reputato applicabile la non punibilità per obiettive condizioni di incertezza normativa ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, nonché la non trasmissibilità della sanzione agli eredi ex art. 8 del medesimo decreto legislativo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe attribuito al contribuente una domanda di disapplicazione delle sanzioni mai proposta, confondendo la contestazione dell'irrogazione della sanzione con la specifica deduzione dei presupposti per la sua disapplicazione; ha inoltre censurato la motivazione sulla sussistenza dell'obiettiva incertezza normativa, ritenendola generica e priva di adeguata individuazione delle disposizioni dubbie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse accertato in fatto che il contribuente, nel ricorso originario, aveva comunque concluso per l'illegittimità della sanzione irrogata, sicché la questione relativa alla disapplicazione delle sanzioni doveva considerarsi compresa nel thema decidendum. Ha inoltre osservato che il ricorso dell'Agenzia non conteneva un adeguato richiamo al contenuto specifico della domanda introduttiva né elementi idonei a scardinare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice d'appello, risultando perciò carente di autosufficienza. Quanto alla motivazione sulla disapplicazione delle sanzioni, la Corte ha giudicato il percorso argomentativo della sentenza impugnata logico e sufficiente, benché sintetico, perché idoneo al controllo di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'intimato non si è costituito.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
"violazione dell'art. 17, primo comma, d. lgs. n. 472/97"
È richiamato come norma rispetto alla quale il contribuente aveva contestato l'irrogazione della sanzione; la Corte di cassazione valorizza tale riferimento come indice della volontà di impugnare anche il trattamento sanzionatorio.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
"Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono"
La Corte considera legittimo il richiamo del giudice di merito a tale disposizione per escludere la punibilità in presenza di obiettiva incertezza interpretativa.
"L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi"
La Corte lo menziona tra le norme applicate dal giudice di merito; nel caso concreto viene considerato correttamente richiamato, in concorso con l'art. 6, per la disciplina della sanzione.
È evocato dal ricorrente come norma violata; la Corte non accoglie la censura, ritenendo che la sentenza d'appello non abbia ecceduto il thema decidendum.
È richiamato dal ricorrente sotto il profilo del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione perché la questione sanzionatoria era già compresa nella domanda introduttiva, come accertato dal giudice di merito.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge.
Massime di principio
- In sede di legittimità, l'eventuale violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito, con accertamento in fatto non adeguatamente contrastato, abbia ritenuto che la domanda originaria comprendesse anche la contestazione del trattamento sanzionatorio poi deciso in sentenza.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con il contenuto della domanda introduttiva e con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; in difetto, la censura è destinata a cadere anche per carenza di autosufficienza.
- Una motivazione sintetica è sufficiente in cassazione se consente il controllo di conformità logico-giuridica della decisione, soprattutto quando il giudice d'appello richiami gli elementi fattuali e normativi essenziali della controversia.
- La disapplicazione o esclusione delle sanzioni tributarie può essere legittimamente fondata sull'obiettiva incertezza normativa, quando il giudice di merito ne accerti i presupposti in relazione alla fattispecie concreta.
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