Cassazione Penale, Sentenza n. 21510/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua domanda di affidamento in prova al servizio sociale (per una pena di 1 anno, 5 mesi e 17 giorni per usura), contestando la violazione dell'art. 47 Ord. pen. e il vizio di motivazione. Denunciava che il Tribunale aveva dato rilievo esclusivo alla gravità del reato commesso (fatti dal 2013 al 2019), senza considerare elementi positivi quali l'assenza di precedenti diversi, la mancanza di pendenze, la condotta successiva regolare, l'attività lavorativa, la situazione socio-familiare e la relazione positiva dell'UEPE che invece suggerivano una prognosi favorevole per il reinserimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa al rifiuto dell'affidamento in prova al servizio sociale, perché la motivazione del Tribunale è risultata insufficiente e basata in via esclusiva sulla gravità del reato senza un'adeguata valutazione e confronto con gli elementi favorevoli (assenza di pendenze, relazione UEPE, comportamento post-fatto, situazione socio-familiare, attività lavorativa). La sentenza è stata riformata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Messina per un nuovo giudizio che colmi i vizi di motivazione; la statuizione sulla detenzione domiciliare non è stata annullata.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
Norma di riferimento per le misure alternative che richiede una valutazione della personalità e delle condizioni del condannato ai fini del reinserimento; la Corte ne richiede applicazione valutando sia la gravità del reato sia gli elementi favorevoli successivi
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) codice di procedura penale
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Criteri di censura in cassazione relativi a violazione di norme e vizio di motivazione; il ricorso ha invocato tali censure e la Corte le ha ritenute fondate rispetto al vizio motivazionale
art. 173 disp. att. codice di procedura penale
art. 173 disp. att. c.p.p.
Riferimento limitativo sulla riproduzione del motivo in cassazione (limiti di riproduzione del motivo di ricorso); citato per corretta esposizione formale del motivo
Doc. UEPE e informazioni di polizia
Non sono norme, ma fonti istruttorie essenziali: la Corte sottolinea che relazioni dell'UEPE e informazioni di polizia sono elementi decisivi da valutare e confrontare con la gravità del reato nella motivazione sulla concessione dell'affidamento
Massime di principio
- La gravità del reato è un punto di partenza per negare l'affidamento in prova, ma non può essere l'unico elemento: il giudice deve confrontarla con tutti gli elementi favorevoli emersi successivamente alla commissione del reato.
- Relazioni positive dell'UEPE, assenza di pendenze, condotta successiva, lavoro e situazione socio-familiare devono essere valutate e motivate esplicitamente: non possono essere ignorate o liquidate apoditticamente.
- Un provvedimento che respinge l'affidamento basandosi esclusivamente sulla gravità del reato è vulnerabile a censura per vizio di motivazione e può essere annullato con rinvio per un nuovo giudizio più completo.
- Nel giudizio prognostico su misure alternative occorre bilanciare elementi negativi (natura del reato, precedenti, denunce) e positivi (repudio della condotta, integrazione sociale, risultati delle indagini sociali) e rendere esplicito il percorso logico-giuridico che conduce alla decisione.
- L'assenza di una presunzione di affidabilità al servizio sociale implica l'onere per il giudice di individuare e motivare elementi positivi sufficienti che giustifichino la previsione di reinserimento; ma se tali elementi emergono dalle fonti istruttorie devono essere effettivamente considerati.
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