Cassazione Penale, Ordinanza n. 04655/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva disposto la proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., deducendo un unico motivo formulato in termini molto generici e centrato su asserite carenze motivazionali del provvedimento. La censura, secondo la Corte, investiva solo una parte della ratio decidendi e trascurava di confrontarsi con i profili valorizzati dal giudice di sorveglianza, in particolare la posizione rivestita dal condannato nel gruppo mafioso, la persistente pericolosità e gli elementi che avevano giustificato la proroga. La Cassazione rileva inoltre che nel giudizio di legittimità contro il provvedimento di proroga del 41-bis sono denunciabili solo violazioni di legge, mentre le doglianze proposte miravano sostanzialmente a contestare la motivazione e la valutazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non si confrontasse integralmente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la quale aveva fornito una motivazione congrua sul ruolo del detenuto nella cosca, sui successivi elementi sintomatici del mantenimento dei legami e sull'assenza di elementi di dissociazione o recupero alla legalità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.
possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge
Nel ricorso per cassazione avverso il provvedimento di proroga del regime differenziato sono deducibili soltanto violazioni di legge, non anche meri vizi motivazionali o censure che tendano a rivalutare il merito.
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Per la proroga del regime detentivo differenziato occorre verificare l'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, valutando in modo complessivo tutti gli elementi rilevanti, anche non sopravvenuti, che indichino la permanenza delle originarie condizioni di pericolo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la proroga del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. sono deducibili solo violazioni di legge; non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in una rivalutazione della motivazione o degli apprezzamenti di merito compiuti dal giudice di sorveglianza.
- La motivazione del provvedimento di proroga del 41-bis è congrua quando dia conto del ruolo del condannato nell'organizzazione criminale, di ulteriori elementi indicativi della perdurante capacità di collegamento con il sodalizio e dell'assenza di segnali di dissociazione o di recupero alla legalità.
- Ai fini della proroga del 41-bis non è indispensabile la sopravvenienza di nuovi fatti in senso stretto: il giudizio può fondarsi anche su elementi già noti o su una valutazione complessiva della permanenza del pericolo originario.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in via ordinaria, la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella proposizione del gravame.
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