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Sentenza

Sentenza n. 1591/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento - della determina in data 12 maggio 2026 con la quale il Direttore del Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna” ha disposto, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del d. lgs. 36/2023, la risoluzione del contratto sottoscritto a seguito di trattativa diretta con la ricorrente, comunicandola all’ANAC e sospendendo gli affidamenti futuri nei confronti della ricorrente stessa fintantoché le irregolarità riscontrate non verranno definitivamente sanate; - dell’implicito annullamento del provvedimento di aggiudicazione per carenza dei requisiti di partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 50 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023.

Giustizia amministrativa202601081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di risoluzione del contratto per mancata conferma dei requisiti generali, comunicazione all’ANAC, sospensione da futuri affidamenti e implicito venir meno dell’originario affidamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva ottenuto, mediante trattativa diretta, l’affidamento di un servizio di somministrazione di un infermiere a tempo parziale, per sei mesi e per € 16.000. In sede di verifica successiva, prevista per gli affidamenti diretti inferiori a € 40.000, la stazione appaltante aveva rilevato, tramite FVOE, violazioni fiscali non definitivamente accertate di importo elevato e la mancata indicazione delle stesse nella dichiarazione sostitutiva resa ai fini della partecipazione. La società aveva chiarito che le posizioni riguardavano una società incorporata, che una di esse era stata definita e che l’altra era ancora contestata in giudizio tributario. Ha dedotto: violazione degli artt. 52, 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 3 l. 241/1990, per avere l’amministrazione considerato automaticamente perduto il requisito senza valutare concretamente l’incidenza delle violazioni sull’affidabilità e sulla capacità di eseguire l’appalto; difetto di istruttoria e motivazione; erronea applicazione dell’art. 52, comma 2, per mancato previo accertamento effettivo della carenza dei requisiti; violazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023, per omesso soccorso istruttorio rispetto a una dichiarazione asseritamente incompleta ma non mendace; violazione del giusto procedimento, per avere richiesto chiarimenti senza esaminarli adeguatamente; violazione dei principi di buona fede e affidamento, considerata la recente incorporazione della società cui si riferivano le posizioni fiscali e l’assenza di contestazioni in precedenti procedure.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha qualificato la violazione fiscale non definitivamente accertata prevista dall’art. 95, comma 2, del d.lgs. 36/2023 come causa di esclusione non automatica: il superamento delle soglie dell’Allegato II.10 costituisce soltanto il presupposto per l’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante. Era quindi necessaria una valutazione autonoma, puntuale e individualizzata della concreta incidenza delle violazioni sull’integrità, sull’affidabilità e sulla capacità dell’operatore di eseguire il contratto. Il provvedimento si era invece limitato a valorizzare la gravità degli importi e l’omissione dichiarativa, senza considerare la capacità economico-finanziaria della società, il rapporto tra l’esposizione tributaria e il valore dell’affidamento, il volume d’affari e la consistenza patrimoniale, la riferibilità delle violazioni a una società incorporata, la loro natura non definitiva e i chiarimenti forniti. È stata quindi riconosciuta la violazione dell’obbligo di istruttoria e motivazione. Il TAR ha escluso, invece, che l’art. 52, comma 2, sia applicabile solo alle cause di esclusione automatiche: la disposizione collega la risoluzione al mancato possesso dei requisiti generali senza distinguere tra cause automatiche e non automatiche. Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi, inclusi quelli sul soccorso istruttorio e sull’affidamento. L’annullamento ha riguardato la risoluzione, la comunicazione all’ANAC, la sospensione dagli affidamenti e il presupposto accertamento della perdita dei requisiti, con obbligo dell’amministrazione di riesercitare integralmente il potere. L’amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in € 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 36/2023

    Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. [...] Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

    La verifica successiva dei requisiti negli affidamenti diretti inferiori a € 40.000 può condurre alla risoluzione anche quando il requisito controverso riguarda una causa di esclusione non automatica; tuttavia, prima di applicare le conseguenze del comma 2, l’amministrazione deve avere accertato effettivamente la perdita del requisito mediante una valutazione adeguatamente istruita e motivata.

  • art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    La disposizione individua la procedura di affidamento diretto cui si riferisce la verifica semplificata dei requisiti prevista dall’art. 52.

  • art. 94 d.lgs. 36/2023

    La norma è richiamata quale disciplina dei requisiti generali e delle cause di esclusione automatiche, distinta dalla fattispecie non automatica dell’art. 95, comma 2.

  • art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell’allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto…

    Le gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate integrano una causa di esclusione non automatica. Le soglie dell’Allegato II.10 costituiscono il presupposto per l’esercizio del potere, ma non determinano da sole la perdita del requisito; la stazione appaltante deve valutare concretamente la gravità e l’incidenza della violazione sull’integrità, sull’affidabilità e sulla capacità esecutiva dell’operatore, anche in rapporto al valore dell’appalto.

  • Allegato II.10 al d.lgs. 36/2023

    Individua le violazioni fiscali non definitivamente accertate rilevanti ai fini dell’art. 95, comma 2; il superamento delle relative soglie non esonera la stazione appaltante dalla valutazione discrezionale individualizzata.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione al soccorso istruttorio, ma il TAR ha assorbito il relativo motivo dopo avere accolto la censura principale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione effettiva e adeguata, incompatibile con la mera deduzione automatica della perdita dei requisiti dalla gravità della violazione fiscale e dall’omissione dichiarativa.

Massime di principio

  • Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000, la verifica successiva dei requisiti prevista dall’art. 52 del d.lgs. 36/2023 può riguardare anche cause di esclusione non automatiche e, se il mancato possesso è effettivamente accertato, può condurre alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dagli affidamenti futuri.
  • Le gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate di cui all’art. 95, comma 2, del d.lgs. 36/2023 non determinano automaticamente la perdita dei requisiti generali: il superamento delle soglie dell’Allegato II.10 costituisce soltanto il presupposto per l’esercizio della discrezionalità della stazione appaltante.
  • La valutazione della stazione appaltante deve essere concreta, individualizzata e adeguatamente motivata e deve considerare, tra l’altro, l’incidenza della violazione sull’integrità e affidabilità dell’operatore, la sua capacità economico-finanziaria, il rapporto tra l’esposizione tributaria e il valore dell’appalto, la natura non definitiva dell’accertamento e i chiarimenti forniti nel contraddittorio procedimentale.
  • La mera omissione dichiarativa e l’entità astratta del debito tributario non consentono, da sole, di ritenere perduto il requisito generale né di applicare automaticamente le conseguenze dell’art. 52, comma 2, del d.lgs. 36/2023.
  • Quando la stazione appaltante omette la necessaria valutazione concreta sulla perdita del requisito, l’annullamento può investire non solo le conseguenze espresse, quali risoluzione, comunicazione all’ANAC e sospensione, ma anche il presupposto accertamento della carenza dei requisiti, con obbligo di riesercizio integrale del potere.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusioneRegolarità fiscale e contributiva
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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