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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34802/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP con cui era stata applicata la custodia in carcere per il reato di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis). Il ricorrente contestava la sussistenza dei "gravi indizi" ex art. 273 c.p.p., denunciando carenza di prove: assenza di riferimenti a suo carico nelle dichiarazioni di collaboratori e testi (es. Natale Stefanutti), presenza limitata a incontri presso la trattoria "Da Elvira" (vicina al luogo di lavoro), mancanza di elementi che dimostrino il ruolo di autista/guardaspalle e l'assenza di attivazione dopo richieste (conversazioni/intercettazioni e il "pizzino" dal carcere). Il ricorso sollevava vizi di motivazione e inosservanza delle norme penali richiamate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la valutazione dei "gravi indizi" sulla base di elementi convergenti: dichiarazioni rese in sede di interrogatorio (es. Capazzera) che collocano Carlucci al servizio di Stefanutti, la partecipazione a riunioni ritenute strategiche (anche presso la trattoria e la concessionaria), intercettazioni e comunicazioni che lo qualificano come possibile portavoce del gruppo (richieste di assistenza dopo il ferimento, il "pizzino" per reperire un'abitazione), e incontri con esponenti di altre consorterie in cui si evidenziava attenzione alle intercettazioni. La Corte ha sottolineato l'obbligo di valutare globalmente e coordinare gli elementi indiziari e ha ritenuto infondate le censure difensive fondate su una lettura atomistica dei singoli elementi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria eseguirà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" per le misure cautelari: la valutazione va compiuta globalmente, coordinando elementi diversi per stabilire una qualificata probabilità di colpevolezza. La Corte ha ritenuto che il giudice del riesame abbia correttamente applicato tale parametro.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso. La Corte ha ritenuto che gli elementi comportamentali, comunicativi e organizzativi potessero essere interpretati come indizi della partecipazione al sodalizio mafioso contestato.

  • art. 418 cod. pen.

    Norma sul delitto di assistenza agli associati; richiamata nel giudizio di merito a proposito della posizione di altri indagati (es. Capezzera) e dei punti di incontro strategici legati all'attività dell'associazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata in ordine agli adempimenti della cancelleria relativi alla condanna alle spese processuali; la Corte dispone che la cancelleria curi tali adempimenti.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 131/1996 (giurisprudenza richiamata)

    Richiamata a supporto del principio che la decisione cautelare deve fondarsi su una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza; usata come parametro interpretativo del concetto di gravità degli indizi.

Massime di principio

  • Per le misure cautelari la valutazione dei "gravi indizi" deve essere globale: singoli elementi deboli possono assumere valore se coordinati e convergenti.
  • La presenza abituale in luoghi frequentati da capi o affiliati non è automaticamente neutrale se quei luoghi sono stati accertati come punti di incontro strategici del sodalizio.
  • L'assenza di menzione del nome di un indagato nelle dichiarazioni di collaboratori o testimoni non è di per sé sufficiente a escludere la partecipazione quando esistono altri elementi convergenti (intercettazioni, ruoli riconosciuti da terzi, comunicazioni).
  • Comunicazioni, incarichi o 'pizzini' che segnalano un ruolo di collegamento o portavoce possono costituire indizi rilevanti anche se non accompagnati da una prova diretta dell'esecuzione dell'ordine.
  • In sede di cassazione la verifica è di legittimità sulla motivazione e sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi; non è consentita una rivalutazione libera del merito probatorio.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare è utile produrre elementi specifici che scardinino i nessi logici indicati dal giudice (es. alibi verificabili, dati che smentiscano la partecipazione a incontri strategici, elementi che dimostrino una funzione esclusivamente lavorativa e non di collegamento criminale).

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