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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17333/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello per mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62, n. 6 cod. pen. (la difesa aveva prodotto verbale di remissione della querela e bonifici effettuati dall'imputato) e contestazione dell'estinzione del reato per prescrizione ex art. 157 cod. pen. (si sosteneva che la prescrizione fosse intervenuta il 25/09/2021, prima della sentenza d'appello).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sui primi due motivi (attenuante per risarcimento) li ha ritenuti manifestamente infondati perché i bonifici di restituzione sono avvenuti dopo la sentenza di primo grado e l'attenuante dell'art. 62, comma 1, n. 6 richiede che la riparazione sia integrale e avvenga prima del giudizio. Anche i motivi relativi alla prescrizione sono stati ritenuti infondati: avendo la Corte territoriale applicato la recidiva specifica, il termine di prescrizione è aumentato (fissato in anni 13 e mesi 4) e quindi il reato non era prescritto. La Corte ha inoltre precisato che, in assenza di impugnazione specifica del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è possibile per la cassazione esaminarne l'opportunità. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 cod. pen. (n. 6)

    art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen.

    L'attenuante per la riparazione del danno richiede che la restituzione o il risarcimento sia integrale e avvenga prima del giudizio; pagamenti effettuati dopo la sentenza di primo grado non consentono il riconoscimento dell'attenuante

  • art. 157 cod. pen.

    La questione della prescrizione va valutata tenendo conto delle circostanze aggravanti/restitutive (qui, la recidiva specifica) che modificano la durata del termine prescrizionale; applicata la recidiva specifica il reato non era prescritto alla data indicata dal ricorrente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella proposizione del ricorso, anche ad una sanzione pecuniaria (qui determinata in euro 3.000,00)

Massime di principio

  • La riparazione del danno utile per ottenere l'attenuante ex art. 62, n. 6 dev'essere integrale e antecedente al giudizio conclusivo: pagamenti effettuati dopo la pronuncia di primo grado non garantiscono il riconoscimento dell'attenuante
  • In sede di cassazione non si può sollevare efficacemente una questione non impugnata specificamente nei gradi precedenti (ad es. mancato riconoscimento delle attenuanti generiche): l'onere di impugnare il singolo punto spetta alla parte interessata
  • La valutazione della prescrizione richiede di tenere conto di aumenti del termine prescrizionale dovuti a recidiva o altre cause previste dalla legge; una errata valutazione della durata può determinare il rigetto della doglianza sulla prescrizione
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie: valutare con attenzione la fondatezza del ricorso prima di proporlo per evitare sanzioni
  • Per preservare l'eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti, è consigliabile fornire e depositare le prove della riparazione del danno e richiederne esplicitamente il riconoscimento nei termini processuali utili, non solo dopo la prima sentenza

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