Ordinanza n. 919/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Basilicata che ha accolto il ricorso contro la determinazione regionale di non procedere all’aggiudicazione di una gara per ritenuta non convenienza economica
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Basilicata ha appellato, chiedendone la sospensione cautelare, la sentenza del TAR Basilicata n. 24/2026. In primo grado era stata contestata la determinazione regionale n. 240/2025, con la quale la Regione aveva deciso di non procedere all’aggiudicazione della procedura relativa alla fornitura di un farmaco, ritenendo l’aggiudicazione economicamente non conveniente ai sensi dell’art. 108, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, anche in comparazione con una convenzione stipulata tra la società seconda classificata del lotto n. 7 e la Regione Piemonte. Il TAR aveva ritenuto, tra l’altro, che la determinazione fosse lesiva dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, poiché il bando e gli atti della lex specialis non avrebbero esplicitato la riserva della facoltà di non procedere all’aggiudicazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare e sulla base di una sommaria delibazione, ha respinto l’appello cautelare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha attribuito prevalenza alle esigenze di approvvigionamento del farmaco e, quindi, alla prosecuzione della gara. Ha rilevato che la convenzione richiamata dalla Regione era prossima alla scadenza, fissata al 31 marzo 2026, e che non risultava chiaro come sarebbe stato garantito l’approvvigionamento del farmaco dopo la cessazione degli effetti della convenzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023
non addivenire all’aggiudicazione in quanto ritenuta economicamente non conveniente
La disposizione è richiamata quale base normativa della decisione di non procedere all’aggiudicazione; il TAR aveva ritenuto necessario che la facoltà fosse esplicitata nel bando e nella lex specialis.
Richiamato quale norma processuale sulla domanda cautelare in appello.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la valutazione della sospensione della sentenza deve essere compiuta sulla base di una sommaria delibazione e attraverso il bilanciamento degli interessi contrapposti.
- Nelle controversie relative alla prosecuzione di una gara per l’approvvigionamento di farmaci, le esigenze di continuità della fornitura possono prevalere, in sede cautelare, sull’interesse alla sospensione della sentenza quando la fonte alternativa di approvvigionamento sia prossima alla scadenza e non sia chiaro come sarà garantita la fornitura successiva.
- La prossima scadenza della convenzione utilizzata quale alternativa alla gara costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare del periculum e della prevalenza degli interessi pubblici coinvolti.
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