Cassazione Penale, Sentenza n. 9345/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Cagliari che confermava la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti per i reati richiamati dagli artt. 81 e 609‑quinquies c.p. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) violazione del termine di deposito di 10 giorni previsto dall'art. 309 c.p.p. (ordinanza depositata oltre il termine); (2) violazione del principio del ne bis in idem cautelare poiché si sarebbe trattato di reiterazione di una precedente misura cautelare annullata dal riesame; (3) difetto di adeguata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (minore) e mancata valutazione dell'alternativa degli arresti domiciliari presso la sorella; (4) omissione della indicazione delle "eccezionali ragioni" richieste dall'art. 275, comma 4, c.p.p., per applicare la custodia in carcere a un imputato ultrasettantenne.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: il termine di dieci giorni, scadente in una domenica, si proroga al giorno lavorativo successivo ai sensi dell'art. 172, comma 3, c.p.p. Sul secondo motivo ha ritenuto che l'annullamento precedente avesse natura formale (mancanza di motivazione) e non avesse formato un giudicato cautelare tale da impedire la riespessione della stessa misura; quindi la reiterazione è ammissibile purché siano rese le motivazioni richieste. Sul terzo motivo ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi (dichiarazioni dettagliate della minore corroborate dal rinvenimento in casa di due pistole scacciacani, filmati corrispondenti e 33.000 immagini pornografiche sul telefono dell'indagato) e che gli arresti domiciliari nella casa della sorella sarebbero stati inidonei a evitare il pericolo di reiterazione. Sul quarto motivo ha ritenuto sufficientemente indicate le ragioni "eccezionali" per l'applicazione della custodia in carcere (gravità delle condotte, vittima in gran parte minore di dieci anni, negativa personalità dell'indagato e rapporti con la famiglia della persona offesa). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p. (commi 9 e 10)
Stabilisce il termine di 10 giorni per la decisione del tribunale sul riesame delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il termine è rispettato anche se la scadenza cade in giorno festivo, per effetto dell'art. 172 c.p.p.
Termine stabilito a giorni che scade in giorno festivo si proroga al giorno successivo non festivo; applicato per escludere la violazione del termine di 10 giorni.
Richiede l'indicazione di ragioni eccezionali per applicare la custodia cautelare in carcere a soggetti ultrasettantenni; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del riesame abbia fornito motivazioni tali (gravità delle condotte, età vittima, personalità dell'indagato, rapporti con la famiglia della vittima).
Norme penali che concernono la materia dei reati contestati (concorso e reati sessuali su minori); richiamate come fattispecie oggetto della misura cautelare e valutate nel quadro indiziario.
Richiamate nella censura relativa alla valutazione delle prove e degli indizi; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato gli elementi probatori e la loro idoneità a fondare la misura.
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b), c), e))
Individua i vizi per cui è proponibile il ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici o manifestamente infondati e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (artt. 1, 6, 9, 10, 13, 14, 17)
Richiamati dal ricorrente per profili di violazione dei diritti; la Corte non ha accolto le censure CEDU per carenza di fondatezza o specificità.
Massime di principio
- I termini processuali fissati a giorni che scadono in giorno festivo si prorogano automaticamente al primo giorno non festivo utile (art.172 c.p.p.): non si configura automaticamente la violazione del termine se la scadenza cade in festivo.
- L'annullamento di una misura cautelare per vizi formali (mancanza di motivazione) non produce necessariamente un 'giudicato cautelare' che impedisca la riespessione di una misura analoga, salvo che vi sia stata una valutazione sul merito della richiesta cautelare.
- Per giustificare la custodia in carcere nei confronti di un ultrasettantenne è necessario indicare ragioni "eccezionali" specifiche e adeguatamente motivate (gravità del fatto, pericolo di reiterazione, personalità dell'indagato, ecc.).
- Le dichiarazioni di una persona offesa minorenne possono costituire gravi indizi se corredate e corroborate da elementi oggettivi (sequestri, reperti, corrispondenza fra descrizioni e materiali ritrovati).
- La valutazione dell'idoneità di misure alternative (es. arresti domiciliari presso terzi) deve considerare la concreta capacità di quelle misure di prevenire il pericolo di reiterazione, inclusa la prossimità alla vittima e ai luoghi dei fatti.
- In sede di cassazione è necessario formulare censure specifiche e ben motivate; argomentazioni generiche o prive di precisione fattuale o giuridica sono frequentemente ritenute inammissibili o manifestamente infondate.
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