Cassazione Penale, Sentenza n. 27395/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., per omessa assoluzione ai sensi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la difesa censurava l'errata valutazione del danno economico subito dalla persona offesa (si sosteneva la modestia del danno e l'assenza di comportamenti abituali della ricorrente), e rilevava che la Corte territoriale si sarebbe limitata a considerare solo le conseguenze "secondarie" (tempo perso per denuncia e audizione) senza valutare la non abitualità e l'obiettiva modesta entità del danno.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità: la Corte suprema ha ritenuto che la ricorrente non abbia realmente confrontato la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva valutato non solo le conseguenze secondarie ma anche il carattere non irrisorio del danno (135 euro versati e nessuna controprestazione) e il comportamento opportunistico dell'imputata. Tale valutazione è stata ritenuta coerente con i dati processuali e legittima in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, confermando la condanna di merito; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Nel caso la Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti in quanto il danno (135 euro) e il comportamento opportunistico non consentivano di qualificare il fatto come di particolare tenuità.
art. 133 cod. pen. (comma primo)
Fornisce i criteri di determinazione della pena e dei fatti di minore gravità che il giudice valuta in sede di applicazione delle cause di esclusione o attenuazione della responsabilità. La Corte ha motivato la valutazione richiamando i criteri rilevanti ai fini della tenuità del fatto, senza necessità di esaurire tutti gli elementi possibili.
Disposizioni procedurali richiamate per la modalità di esame del ricorso in Cassazione nei termini e nelle forme previste per il periodo normativo indicato; la Corte ha operato secondo tali forme.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile per colpa o superficialità; la Corte, valutati i profili di colpa della ricorrente, ha irrogato euro 3.000.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie processuali quando il ricorso risulti inammissibile per colpa.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta e comparata di vari elementi (entità del danno, conseguenze per la vittima, modalità del comportamento, abitualità). La mera indicazione del valore economico non basta: il giudice può valorizzare anche le conseguenze "secondarie" e il contesto del comportamento.
- La Corte di legittimità non richiede che il giudice di merito discuta tutti gli elementi possibili: è sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti per la decisione, purché la motivazione risulti coerente con i dati probatori.
- In Cassazione i motivi di ricorso devono confrontarsi puntualmente e analiticamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o non concretamente riferite ai passaggi motivazionali portano all'inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa o superficialità, il giudice può irrogare una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.), perciò è importante valutare la fondatezza e la specificità del motivo prima di proporre ricorso.
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