Ordinanza n. 2446/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito e dei vincitori del “Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari, di cui 14 unità da destinare alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette regioni, con profili di specialista in attività culturali e sviluppo del territorio per Regioni, Città metropolitane e Enti Locali” (codice B4 - Regione Campania), pubblicata in data 30/04/2025 sul sito del Portale del Reclutamento INPA, nella parte in cui non indica il nominativo di parte ricorrente; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto e comunque lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito e individuazione dei vincitori del concorso pubblico per il reclutamento di funzionari, nella parte in cui non include la ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di 2.200 funzionari, relativamente al profilo di specialista in attività culturali e sviluppo del territorio per la Regione Campania, chiedendone l'annullamento nella parte in cui non indica il proprio nominativo. Il ricorso è stato proposto al fine di conservare l'interesse alla decisione in relazione a un precedente giudizio, nel quale era stato impugnato il provvedimento di non idoneità alla prova scritta. Tale precedente giudizio era stato definito dal TAR con sentenza n. 7774 del 18 aprile 2025, di reiezione delle domande proposte. La ricorrente ha dichiarato di avere appellato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato e ha chiesto il rinvio della trattazione del nuovo giudizio in attesa della decisione d'appello, ritenendo quest'ultimo pregiudicante rispetto alla controversia sulla graduatoria.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio fino alla definizione del giudizio di appello proposto contro la sentenza n. 7774/2025. Il Collegio ha ritenuto che il rinvio dell'art. 79, comma 1, c.p.a. alla disciplina civilistica della sospensione comprenda sia l'art. 295 c.p.c., relativo alla sospensione necessaria, sia l'art. 337 c.p.c., relativo alla sospensione facoltativa. In presenza di un rapporto di pregiudizialità tra giudizi, quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato e tale sentenza sia stata impugnata, è possibile sospendere il giudizio pregiudicato ai sensi dell'art. 337 c.p.c. Nel caso concreto, la sospensione è stata disposta per ragioni di economia processuale e in considerazione del carattere pregiudicante dell'appello sulla precedente sentenza, poiché l'esito di quel giudizio incide sull'interesse della ricorrente a contestare la graduatoria finale. Dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, le parti dovranno presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.
Norme richiamate
Il rinvio alla disciplina della sospensione del processo civile comporta l'applicabilità, nel processo amministrativo, sia della sospensione necessaria sia della sospensione facoltativa disciplinate dal codice di procedura civile.
Disciplina la sospensione necessaria del processo in presenza di un rapporto di pregiudizialità idoneo a prevenire il contrasto tra giudicati.
quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo deve essere sospeso, se tale sentenza è impugnata
Consente la sospensione facoltativa del giudizio pregiudicato quando la sentenza posta a fondamento dell'altro giudizio non sia passata in giudicato e sia stata impugnata; la funzione è evitare attività processuale potenzialmente inutilmente svolta, non prevenire il contrasto tra giudicati.
Dopo la cessazione della causa di sospensione, le parti devono presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla conoscenza della pubblicazione della sentenza del giudizio pregiudicante.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il rinvio dell'art. 79, comma 1, c.p.a. alla disciplina civilistica della sospensione comprende sia la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. sia la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c.
- Quando un giudizio amministrativo dipende dall'esito di altro giudizio definito con sentenza non passata in giudicato e la sentenza pregiudicante è stata impugnata, il giudice può sospendere il giudizio pregiudicato ai sensi dell'art. 337 c.p.c.
- La sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. è funzionale a evitare lo svolgimento di attività processuale destinata a perdere utilità in ragione dell'esito del giudizio pregiudicante, e non ha la stessa funzione preventiva del contrasto tra giudicati propria dell'art. 295 c.p.c.
- La pendenza dell'appello contro la decisione relativa alla non idoneità di una candidata a una prova concorsuale può giustificare la sospensione del successivo giudizio contro la graduatoria finale, quando l'esito dell'appello sia pregiudicante rispetto all'interesse alla contestazione della graduatoria.
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