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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15633/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sopranzi aveva la detenzione domiciliare concessa il 23/03/2022; il 6/06/2022 i carabinieri lo hanno sorpreso sulla spiaggia di Senigallia con assenza dal domicilio e il magistrato di sorveglianza ha sospeso la misura alternativa e disposto la carcerazione. Con ricorso in Cassazione il difensore di Sopranzi ha denunciato la violazione dell'art. 51-ter ord. pen. e la nullità del procedimento perché l'avviso della fissazione dell'udienza era stato comunicato solamente al difensore d'ufficio e non al difensore di fiducia nominato da Sopranzi in data 13/06/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha pronunciato l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che, all'atto della notifica dell'ordinanza di sospensione, Sopranzi aveva nominato un difensore di fiducia e che tale difensore non era stato avvisato della fissazione dell'udienza. È stata rilevata la violazione dell'art. 666 c.p.p., la quale comporta la nullità dell'udienza e della decisione, e quindi l'annullamento con rinvio; la richiesta del Procuratore generale di annullamento senza rinvio non è stata accolta.

Norme richiamate

  • art. 51-ter ord. pen.

    La parte ricorrente ha invocato questa norma come violata; tuttavia la Corte non ha fondato la decisione su questa disposizione bensì su una nullità processuale relativa alla mancata comunicazione al difensore di fiducia

  • art. 666 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione della fissazione dell'udienza al difensore di fiducia nominato comporta la nullità dell'udienza e della decisione adottata, imponendo l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio

Massime di principio

  • Se il soggetto sottoposto a misura alternativa nomina un difensore di fiducia al momento della notifica di un provvedimento che incide sulla stessa misura, il difensore di fiducia deve essere informato della fissazione dell'udienza; la mancata comunicazione può determinare la nullità del procedimento.
  • La nullità processuale relativa alla garanzia della difesa (mancata comunicazione al difensore nominato) può prevalere sui rilievi di merito che hanno portato alla sospensione della misura alternativa, determinando l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame.
  • La parte che intende contestare una revoca o sospensione di una misura alternativa per vizi procedurali deve documentare tempestivamente la nomina del difensore e la mancata comunicazione dell'udienza, chiedendo l'annullamento per nullità ex art. 666 c.p.p.
  • In sede di rinnovato giudizio di merito il Tribunale potrà riesaminare i fatti (es. l'assenza dal domicilio accertata da filmati) ma dovrà rispettare le garanzie difensive e assicurare la partecipazione del difensore legittimamente nominato.

Testo integrale

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