Cassazione Penale, Sentenza n. 24570/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza di appello che aveva assolto Riccardi per il reato di lesione personale ritenendo sussistere lo stato di legittima difesa. I motivi di impugnazione censuravano: 1) violazione dell'art. 525 c.p.p. e del principio di immediatezza nella pronuncia della sentenza dopo la discussione (contestata interruzione della camera di consiglio); 2) violazione degli artt. 192 e 236 c.p.p., con critica all'uso del principio della "ragione più liquida" che avrebbe portato ad accogliere la legittima difesa senza adeguati riscontri probatori e senza esaminare le prove, e censura sull'acquisizione e valutazione del casellario penale impiegato per sminuire l'attendibilità della persona offesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la parte civile ha depositato una remissione di querela successiva al ricorso, accettata dall'imputato. La Corte rileva che, sebbene la remissione accettata non estingua il reato quando vi è già stata assoluzione, essa assume valore di rinuncia implicita all'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., determinando l'inammissibilità dell'impugnazione proposta ai soli effetti civili. Per tale motivo il giudizio di merito sui motivi non è stato esaminato. Inoltre la Corte ha precisato che l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna alle spese processuali né il versamento alla Cassa per le ammende, dato che non si tratta di soccombenza imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato dalla parte civile per contestare la mancata immediatezza della decisione dopo la discussione; la Corte non ha esaminato il merito della censura però, però il vizio non è stato deciso in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la censura sosteneva che il giudice d'appello non avesse compiuto corretta disamina probatoria. La Corte non si è pronunciata sul merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Riferito all'acquisizione e all'uso del casellario giudiziale: il ricorrente censurava che il casellario fosse stato utilizzato in modo non tassativo per sconfessare la testimonianza della persona offesa. La Corte ha rimarcato la questione ma non ha deciso sul merito per effetto della sopravvenuta remissione di querela.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Interpretata dalla Corte nel senso che la remissione di querela, accettata dal querelato, assume valore di rinuncia implicita all'impugnazione della parte civile quando l'impugnazione è proposta esclusivamente per gli effetti civili, rendendo quindi inammissibile l'impugnazione stessa.
Richiamato nella giurisprudenza citata in merito all'estensione della remissione di querela al coimputato; la Corte lo menziona per richiamare principi consolidati sulla rilevanza della remissione nei rapporti fra più imputati.
Citato nella giurisprudenza richiamata per significare che anche impugnazioni ex art. 576 possono risultare inammissibili quando venga meno l'interesse a seguito di remissione di querela; ribadisce il principio che la remissione accettata può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile.
Massime di principio
- Se la parte civile remette la querela e il querelato accetta, la remissione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnazione proposta ai soli effetti civili, rendendola inammissibile.
- La remissione accettata non estingue il reato quando vi sia già stata una pronuncia assolutoria, ma ha valore di rinuncia implicita all'impugnazione civile (ai sensi di art. 591 c.p.p.).
- La sopravvenuta carenza di interesse, non imputabile al ricorrente, giustifica l'inammissibilità del ricorso senza che il ricorrente sia condannato alle spese o a somme in favore della Cassa per le ammende.
- Quando sorge una causa sopravvenuta che elimina l'interesse ad agire, il giudice di legittimità dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito delle censure processuali sostanziali.
- Per evitare il rischio di perdere la possibilità di agire per la componente civile, la parte offesa dovrebbe valutare l'eventualità di promuovere azione civile separata prima di rimettere la querela, o verificare con attenzione le conseguenze della remissione accettata.
- Le censure procedurali (es. violazione della immediatezza, travisamento della prova) restano valutabili solo se permane l'interesse processuale dell'impugnante; la remissione sopravvenuta puoï precludere tale esame.
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