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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22914/2024 del 19/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sull'opponibilità del privilegio processuale fondiario di cui all'art. 41, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 (TUB) quando il debitore è sottoposto alle procedure del Codice della Crisi (CCII): in particolare se il privilegio sia opponibile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione controllata (procedura per sovraindebitamento). Fatti: Eu Corporate Advisory, cessionaria del credito fondiario, aveva promosso esecuzione immobiliare su mutuo; la debitrice Vitti è stata ammessa alla liquidazione controllata e aveva chiesto l'improcedibilità dell'esecuzione; il G.E. ha disposto la prosecuzione dell'esecuzione ritenendo operante l'art. 41(2) TUB; Vitti ha proposto opposizione e il Tribunale di Brescia ha rimesso una questione di diritto alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui il privilegio processuale previsto dall'art. 41, comma 2, TUB è opponibile sia nella procedura di liquidazione giudiziale (art. 121 e ss. CCII) sia nella liquidazione controllata (art. 269 e ss. CCII). Motivazione principale: l'art. 270, comma 5, CCII rinvia espressamente agli artt. 150 e 151 CCII senza clausola di compatibilità, per cui il richiamo va inteso come pieno, comprensivo anche della clausola di riserva («salvo diversa disposizione della legge») e delle deroghe al divieto di azioni individuali contenute in norme speciali come l'art. 41(2) TUB. La Corte ha escluso che si tratti di applicazione analogica vietata dell'eccezione e ha richiamato l'art. 349 CCII (sostituzione dei termini “fallimento” con “liquidazione giudiziale”). Ha inoltre respinto l'argomento fondato sui criteri direttivi della legge delega (art. 7 l. n.155/2017) ritenendo che la disciplina delegata abbia mantenuto la deroga e che il giudice non possa supplire alla mancata esercitazione della delega mediante un'interpretazione conforme; ha richiamato anche precedente di legittimità (Cass. 3847/1988) in senso favorevole all'applicazione delle deroghe per procedure assimilate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore

    La Corte ritiene tale deroga operativa anche dopo l'entrata in vigore del CCII e applicabile, tramite il meccanismo di rinvio previsto dall'art. 270(5) CCII, sia alla liquidazione giudiziale che alla liquidazione controllata

  • art. 150 CCII (d.lgs. n. 14/2019)

    salvo diversa disposizione di legge

    Stabilisce il divieto generale di azioni esecutive individuali dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, ma contiene la clausola di riserva che consente deroghe esistenti in altre norme (come art. 41(2) TUB)

  • art. 270, comma 5, CCII (d.lgs. n. 14/2019)

    si applicano l'art. 143 in quanto compatibile e gli artt. 150 e 151

    Rinvio materiale e recettizio agli artt. 150 e 151 senza clausola di compatibilità; la Corte lo interpreta come rinvio pieno comprensivo anche delle deroghe previste nel sistema, rendendo l'art. 41(2) TUB applicabile alla liquidazione controllata

  • art. 349 CCII (d.lgs. n. 14/2019)

    nelle disposizioni normative vigenti i termini “fallimento”, ”procedura fallimentare”, “fallito” ... devono intendersi sostituiti, rispettivamente, con le espressioni “liquidazione giudiziale”, “procedura di liquidazione giudiziale”, “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale”

    Supporta l'idea che molte norme precedenti che parlavano di 'fallimento' si applichino alla liquidazione giudiziale, favorendo la continuità normativa

  • art. 7, comma 4, legge delega n. 155/2017

    escludere l’operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo ...

    La Corte rileva che tale criterio direttivo non è stato integralmente recepito dal legislatore delegato; pertanto non può essere usato per escludere le deroghe che risultano invece richiamate dal CCII

  • art. 363-bis c.p.c.

    Norma procedurale che ha autorizzato il rinvio pregiudiziale del Tribunale alla Corte di Cassazione per la questione di diritto; Corte ha enunciato principio di diritto richiesto

  • Cass. sez. civ., sent. n. 3847/1988

    Precedente di legittimità ritenuto analogo che affermò applicabilità di deroghe al divieto di esecuzioni individuali in procedure concorsuali assimilate tramite richiamo normativo; conforta la soluzione della Corte

Massime di principio

  • Il creditore fondiario munito di ipoteca può, di regola, iniziare o proseguire l'esecuzione individuale anche se il debitore è sottoposto alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione controllata, in forza dell'art. 41(2) TUB letto insieme ai rinvii contenuti nel CCII
  • Quando una procedura speciale o minore rinvia espressamente alla disciplina di una procedura maggiore senza introdurre un limite di compatibilità (rinvio 'secco'), il richiamo va interpretato come comprensivo anche delle deroghe e delle eccezioni previste nella normativa richiamata
  • L'applicazione del privilegio fondiario alla liquidazione controllata non è un'analogia vietata: è effetto del rinvio legislativo integrale e della continuità normativa legata alla sostituzione terminologica prevista dal CCII
  • La portata della decisione è circoscritta alle procedure liquidatorie (liquidazione giudiziale e liquidazione controllata); la compatibilità del privilegio con procedure concorsuali non liquidatorie resta fuori dal perimetro deciso e può richiedere valutazioni distinte
  • In pratica, prima di intraprendere un'esecuzione o per opporla, verificare: (a) che il credito sia effettivamente fondiario e garantito da ipoteca valida; (b) quale procedura CCII è stata aperta; (c) se sussistono norme speciali che escludono o limitano il privilegio; (d) eventuali profili processuali richiesti per esercitare il privilegio (titolarità del credito, documentazione sulla cessione, iscrizione ipotecaria valida)

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