Cassazione Civile, Ordinanza n. 07079/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
L'ente ha proposto in Cassazione un atto intitolato come richiesta di spostamento di competenza, richiamando vari articoli del codice di procedura civile e penale, ma senza chiarire in modo univoco se intendesse proporre un regolamento di competenza, un regolamento di giurisdizione, un'istanza di ricusazione del giudice designato o una domanda di estinzione del procedimento pendente davanti al Tribunale di Genova. Dal testo non risultano con precisione né il contenuto esatto del giudizio di merito né il provvedimento impugnato; il ricorso risultava inoltre privo degli elementi minimi richiesti per il ricorso per cassazione, con esposizione confusa dei fatti, delle parti, delle domande e degli atti su cui si fondava.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse radicalmente e manifestamente inammissibile comunque lo si volesse qualificare, sia per il difetto dei requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione, sia perché: come regolamento di competenza mancava l'indicazione del provvedimento sulla competenza impugnato; come ricusazione era proposto impropriamente direttamente alla Cassazione invece che al collegio dell'ufficio giudiziario competente ex art. 53 c.p.c.; come richiesta di estinzione era comunque privo di una previa pronuncia del giudice di merito; come regolamento di giurisdizione mancava l'indicazione di una diversa autorità giurisdizionale. Non è stata liquidata alcuna spesa per mancata attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere indicazioni chiare e comprensibili sulle parti, sulla decisione impugnata, sui fatti di causa, sui motivi e sui documenti richiamati; la mancanza di tali elementi comporta inammissibilità.
L'istanza di ricusazione del giudice deve essere proposta al collegio dello stesso ufficio giudiziario e non direttamente alla Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La misura dell'ulteriore contributo unificato è pari a quello dovuto per il ricorso, nei limiti in cui sia dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente di comprendere con precisione l'oggetto della controversia, il provvedimento impugnato, le ragioni di censura e gli atti posti a fondamento della domanda.
- Non è possibile trasformare un atto confuso e privo di struttura processuale in un valido regolamento di competenza, regolamento di giurisdizione o ricusazione del giudice se mancano i presupposti specifici richiesti per ciascun rimedio.
- L'istanza di ricusazione del giudice non può essere proposta direttamente alla Corte di cassazione, dovendo essere incardinata secondo il procedimento previsto davanti al collegio competente dell'ufficio giudiziario interessato.
- La richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio non può essere proposta direttamente in cassazione in assenza di una previa pronuncia del giudice di merito sul punto.
- In caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte deve dare atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla legge.
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